Orizzonte Scuola, 9.6.2016
– Si tratta di alcune delle domande che l’USR Piemonte ha racconto in un file e alle quali ha risposto per venire incontro alle richieste di chiarimento provenienti dai docenti impegnati nelle operazioni degli esami di Stato.
Oggetto: Chiarimenti sulle trasferte
Il prof. X nominato fuori del proprio comune di servizio e di residenza (Torino) è stato nominato presidente su due classi in due Istituti diversi su due comuni diversi:
A) La prima classe di un Istituto raggiungibile dalla sede di servizio/residenza in un tempo non superiore a 30 minuti.
B) La seconda classe di un Istituto raggiungibile dalla sede di servizio/residenza in un tempo di percorrenza compreso tra 31 e 60 minuti.
Ai fini della trasferta quale dei due tempi di percorrenza va preso a riferimento? La riunione preliminare è stata effettuata nell’Istituto A con tutti i commissari.
RISPOSTA
Le 2 classi di un’unica commissione d’esame possono appartenere ad istituti diversi, entrambi sede d’esame, talvolta ubicati in comuni diversi.
In tal caso per il periodo in cui tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell’altra sede d’esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di abituale dimora e la seconda sede d’esame. Il relativo compenso va attribuito in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame. (rif. CM 104/99)
Esempio:
Durata dei lavori della commissione: dal 15 giugno al 6 luglio per un totale di 22 giorni.
La commissione opera per 5 giorni nella sede B (compenso per trasferta di €. 568,00) e per i restanti 17 giorni nella sede A (compenso per trasferta di €. 171,00).
Il calcolo della quota per trasferta è così determinato: 568,00/20X5 + 171,00/22X17
Oggetto:: Chiarimento in tema di trasferte esami di stato
La prof XXXXXXXX è insegnante all’istituto “A” di Ivrea dove risiede.
E’ stata nominata commissario di Economia aziendale presso l’istituto “B” di Ciriè (TO). Come si calcola il compenso per la trasferta?
RISPOSTA
Premesso che nel caso prospettato la sede di abituale dimora e quella di servizio coincidono, i tempi di percorrenza vanno valutati da Ivrea a Ciriè.
Essi “vanno tenuti in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della quota del compenso forfettario per trasferta e non assumono, pertanto, alcuna rilevanza i mezzi effettivamente utilizzati per l’espletamento dell’incarico.
La quota è determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci per raggiungere la sede d’esami in tempo utile, desumibile dal calendario dei lavori della commissione, per l’espletamento dell’incarico (per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento la stazione principale).
Ai fini dell’individuazione dei tempi di percorrenza, nell’ipotesi in cui esistano più mezzi di trasporto (treno e\o autobus) per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico, va preso a riferimento il mezzo più veloce.
Circa la locuzione “mezzo più veloce” il Min-Tesoro (R.G.S. circ. n°70/1978) ha precisato che “il dipendente per il rientro giornaliero in sede dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extra-urbano, utilizzabile, che, in base all’orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora; ai fini del confronto, a nulla può valere la circostanza che il mezzo utilizzato comporti o meno trasbordi durante il percorso. I tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani. Non debbono essere conteggiati i tempi impiegati per gli spostamenti nell’ambito del territorio comunale con mezzi urbani”.
Solo come base di calcolo per la determinazione della misura del compenso spettante riferito alla trasferta, nell’ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d’esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell’arco della giornata.
Nell’ipotesi in cui le località interessate siano raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali.
Oggetto: proroga contratto esami di Stato
1 come si deve gestire il contratto di un supplente in servizio fino al 30 giugno presso la scuola A, nominato commissario esterno per gli esami di Stato presso la scuola B?
2 come si deve gestire il contratto di un supplente temporaneo nominato commissario per gli esami di Stato?
RISPOSTA AL QUESITO 1:
Il riferimento è la nota MIUR 14187/2007 confermata dalla nota 5986 del 17 giugno 2010: Al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) – sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto fino al giorno conclusivo della sessione di esami. La proroga del contratto in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.
RISPOSTA AL QUESITO 2:
Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.
Al di fuori delle ipotesi sopra specificata e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell’anno scolastico …. lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
Oggetto: Esami di Stato – Docente di sostegno supplente breve.
Il presidente di una commissione ha nominato, per un allievo HC, la docente di sostegno, in servizio presso la scuola A fino al termine delle lezioni in qualità di supplente temporanea. Ha diritto al contratto per i giorni di presenza agli esami e quindi alla relativa retribuzione o le compete esclusivamente il compenso di € 171,00?
RISPOSTA:
Al personale esperto utilizzato ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. 26 del 15 marzo 2007 è corrisposto unicamente il compenso di € 171,00 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della TAB. 1 Quadro B allegata al D.M. 24 maggio 2007. Non ha diritto alla stipula del contratto per i giorni di presenza.
QUESITO N° 5
Oggetto: Pagamenti indennità d’esame scuole paritarie
Come già chiarito con circolare ministeriale prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 e successiva nota n. 248 del 9 gennaio 2008, i compensi spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di esame operanti presso scuole paritarie vengono corrisposti dalle scuole statali, designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali, alle quali saranno accreditate le relative risorse finanziarie.
Oggetto: richiesta autorizzazione uso auto propria
Riferimenti: DM 24/5/2007 NOTA – Prot. 7054 del 2/7/2007
L’attuale normativa in materia di trattamento al personale impegnato nelle commissioni per gli esami di stato non prevede in alcun caso l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio per l’espletamento dell’incarico.
Secondo quanto previsto dal D.M. 24.5.2007 art. 1 c. 1 “.. al presidente e ai commissari d’esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso, onnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese, di cui alla tab. 1, che allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante”.
Oggetto: compensi per rinuncia/assenza commissario
Il presidente non si presenta alla riunione preliminare poiché in congedo per malattia. La sostituta è stata nominata in data successiva.
Con quali modalità e in quale misura si corrisponde il compenso al sostituto?
RISPOSTA
Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d’esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell’incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal UST in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame. (dalla CM 104/99).
Nelle commissioni di esami di Stato di questo Istituto, ci sono stati varie sostituzioni di commissari esterni. Alcuni dei quali sono arrivati in commissione dopo le prime due prove scritte.
L’inizio dell’incarico è da considerare la data di nomina, che non coincide con l’effettivo inizio o la data di insediamento in commissione?
RISPOSTA
Il riferimento è l’art. 2 del DM 24 maggio 2007: “Il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall’effettivo inizio dello svolgimento dell’incarico. In caso di interruzione dell’incarico, il compenso complessivo spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso.
Al subentrante spetta, sempre in ragione dei giorni lavorativi prestati, il compenso complessivo di cui alla Tabella 1 – Quadro A e B.”
Oggetto: riconoscimento compenso per funzione al Presidente/Commissario
Quale compenso è dovuto al Presidente/Commissario esterno di Commissione Esami di Stato operante su una sola classe?
RISPOSTA
Il riferimento è il DM 24 maggio 2007 art. 1 comma 3: Al presidente o commissario esterno che operi in una commissione impegnata per una sola classe il compenso di cui alla Tabella 1 – Quadro A, spetta ridotto della metà. Il compenso riferito alla trasferta spetta per intero.
Ai commissari interni della commissione formata su una sola classe spetta, ovviamente per intero, sia il compenso riferito alla funzione che quello riferito alla trasferta.
QUESITO N. 10
Oggetto: compenso ai commissari interni che operano su più di una classe
RISPOSTA:
Al commissario interno che svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfettario, per la quota riferita alla funzione di cui alla tabella 1 – Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.
Al commissario interno che opera su più classi in due commissioni diverse o nella stessa commissione, spetta un compenso forfettario aggiuntivo di cui alla tabella 1 – quadro A – Il compenso riferito alla trasferta resta unico (nota di chiarimento MIUR 4901 del 24 luglio 2014).
QUESITO N. 11
Oggetto: compenso ai commissari nominati vice presidenti
RISPOSTA:
Al commissario delegato a sostituire il Presidente, ai sensi dell’art. 15, comma 1 dell’O.M. 11 del 29/5/2015, compete una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario previsto dalla tabella 1 – Quadro A.
QUESITO N. 12
Oggetto: competenza dei pagamenti ad un’unica commissione impegnata su due istituti (nota miur 7054 del 2/7/2007)
RISPOSTA:
I compensi spettanti ai componenti delle commissioni costituite con classi appartenenti ad istituti diversi sono corrisposti dall’istituto individuato quale sede di insediamento della commissione.