di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 21.2.2023.
Commissioni degli esami di maturità 2023:
modalità di designazione delle commissioni -obblighi ed esenzioni.
Dal 20 marzo al 5 aprile attraverso Istanze Online è possibile presentare la domanda per i commissari esterni e per i presidenti degli esami di maturità del 2023.
Con una nota ministeriale sono state indicazioni in merito alla formazione delle commissioni
NOTA MINISTERIALE COMMISSIONI MATURITA’ 2023
Le commissioni saranno una ogni due classi e avranno un presidente esterno all’istituzione scolastica, 3 membri interni e 3 membri esterni. Deve essere assicurata la presenza di commissari delle discipline della prima e della seconda prova.
L’USR provvederà, una volta scadute le domande, ad assegnare i presidenti e i commissari esterni secondo il criterio della territorialità.
La partecipazione alle commissioni di stato è un obbligo inerente la funzione del personale della scuola, non è possibile rifiutare l’incarico o lasciarlo, tranne che non esistano impedimenti legittimi (es. Malattia).
Designazione dei commissari interni
I docenti da designare come commissari interni devono essere individuati all’interno del consiglio di classe, sia tra quelli a tempo determinato che tra quelli a tempo indeterminato. Devono essere individuati tra quelle materie non affidate ai commissari esterni.
Quando la prima prova scritta è affidata da un commissario esterno, la seconda deve essere affidata ad un commissario interno e viceversa.
La scelta deve essere coerente con la programmazione illustrata con il documento del 15 maggio. I docenti che insegnano su più classi terminali possono essere assegnati come commissari interni al massimo su due classi/commissioni.
I beneficiari della legge 104/92 possono non accettare la designazione e qualora siano di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico individuerà docenti dello stesso istituto quali commissari interni.
Se la disciplina è affidata ad una materia il cui docente è stato assente per almeno 90 giorni e rientra dopo il 30 aprile, sarà nominato commissario interno, per garantire la continuità, il docente supplente.
Designazione dei presidenti di commissione
Devono presentare istanza i dirigenti scolastici in servizio nel secondo ciclo di istruzione.
Possono presentare istanza:
- I dirigenti scolastici in servizio nel primo ciclo di istruzione
- I docenti in servizio nella scuola sec. di II grado, con almeno 10 anni di ruolo inclusi nelle graduatorie di merito di un concorso a Dirigente Scolastico o che abbiano avuto per almeno un anno nell’ultimo triennio incarico di presidenza
- I dirigenti scolastici in pensione da non più di 3 anni
- I docenti di scuola sec. di II grado in pensione da non più di 3 anni
- I docenti della scuola sec. di II grado di ruolo da almeno dieci anni che siano stati per almeno un anno nell’ultimo triennio collaboratori del dirigente
- I docenti in servizio nella scuola sec. di II grado, con almeno 10 di ruolo
I docenti in part/time qualora nominati dovranno prestare servizio secondo l’orario di lavoro a tempo pieno.
Possono, ma non sono obbligati i dirigenti scolastici beneficiari della legge 104/92.
Possono presentare domanda i docenti di religione con abilitazione nella scuola secondaria di II grado.
Non possono presentare istanza i docenti di sostegno che hanno seguito alunni che sosterranno l’esame di maturità perchè devono assicurare la loro presenza durante l’esame degli stessi alunni.
Nomina membri di commissione
Devono presentare domanda i docenti di ruolo o a tempo determinato (30 giugno/31 agosto), se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, che insegnano discipline che sono, secondo le indicazioni nazionali, rientranti tra quelle dell’ultimo anno dei corsi della scu. sec. di II grado o che siano state assegnati a commissari esterni. Purchè in possesso dell’abilitazione specifica o del titolo di insegnamento.
Possono presentare domanda:
- i docenti di ruolo in possesso dell’abilitazione, collocati a riposo da non più di 3 anni.
- I docenti a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno un anno nell’ultimo triennio negli istituto sec. di II grado che siano in possesso dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle discipline che rientrano tra quelle dell’ultimo anno dei corsi della sc.sec. di II grado
- i docenti beneficiari delle agevolazioni della legge 104/92
- i docenti in semiaspettativa o semidistacco sindacale.
I docenti part-time qualora nominati dovranno prestare servizio secondo l’orario di lavoro a tempo pieno.
Non possono presentare istanza i docenti di sostegno che hanno seguito alunni che sosterranno l’esame di maturità perchè devono assicurare la loro presenza durante l’esame degli stessi alunni.
PRECLUSIONI
- Non è possibile essere nominati presidenti o commissari esterni nella scuola dove si presta servizio
- Non è possibile essere nominati presidenti o commissari esterni nelle scuole dove si è stati nominati già in passato per due volte consecutive nei due anni precedenti
- Nelle scuole dove si è prestato servizio nei due anni precedenti
- Commissari interni
- Docenti responsabili del plico telematico
- I designati sostituti dei dirigenti che hanno presentato domanda di presidente per gli esami di stato
- Coloro che sono assenti da almeno 90 giorni e rientrano dopo il 30 aprile.
CONDIZIONI OSTATIVE
- Aver riportato condanne penali o essere sottoposti a procedimenti penali
- Avere in corso procedimenti disciplinari
- Aver avuto sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima
- Essere in aspettativa o assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in una data successiva all’inizio degli esami
- Essere stati collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti
- Essere in astensione obbligatoria o facoltativa
- Essere in aspettativa o distacco sindacale.