Compensi per le commissioni: “Commisurati alla professionalità” dice la legge

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Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola  13.4.2016

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– La questione dei compensi previsti per presidenti e componenti delle commissioni di concorso merita di essere chiarita un po’ perchè non si tratta affatto di una novità.

Il TU 297 del 1994 prevedeva compensi che, al confronto di quelli attuali, potrebbero essere definiti “principeschi”: la “base” corrispondeva a 65mila lire per ogni giornata di lavoro e, a seconda del numero di sedute, il compenso complessiva partiva da un minimo di 1.690.000 lire per arrivare a poco più di 13milione e mezzo di lire (è bene sottolineare che si tratta di compensi di 20 anni fa quando un quotidiano costava meno di 1.500 lire).
Le attuali disposizioni in fatto di compensi risalgono invece alla legge di stabilità n. 228 del dicembre 2012 che, al comma 47 dell’articolo 1, così recita:   “Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola e’ corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso”.

In pratica con tale norma i compensi delle commissioni dei concorsi a cattedre vengono equiparati a quelli dei concorsi per dirigenti scolastici.
Apparentemente potrebbe sembrare un vantaggio, ma così non è.
Tali compensi, infatti, sono definiti da un decreto ministeriale del 2012 che, a sua volta, si richiama ad un decreto della Presidenza del Consiglio del 1995 relativo alle commissioni di tutti i concorsi pubblici.
In definitiva le cifre sono queste: 251 euro per i presidenti, 209,24 per i commissari, 0,50 euro per ogni candidato esaminato, compenso complessivo massimo 2.051,70 euro; per completezza va detto che al personale che svolge attività di sorveglianza nelle aule dove si svolgono le prove spetta un compenso di 20,92 euro (sempre lordi).
I compensi, si legge nel decreto ministeriale del 2012 (il decreto riguardava i concorsi per dirigenti ma fa testo anche per concorsi a cattedre), sono commisurati “alla professionalità e all’impegno richiesto per l’esame dei candidati”.
Ogni ulteriore commento appare del tutto superfluo.

Compensi per le commissioni: “Commisurati alla professionalità” dice la legge ultima modifica: 2016-04-13T13:39:50+02:00 da
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