Obiettivo scuola, 20.6.2022.
L’entità dei compensi per i commissari e i presidenti agli esami di stato è fissata dal Decreto interministeriale 24 maggio 2007 e dalla tabella 1 allegata.
PRESIDENTE E COMMISSARI ESTERNI CHE OPERANO SOLO SU UNA CLASSE
Secondo quanto dispone l’art. 1 comma 3 del Decreto interministeriale 24 maggio 2007 ai Presidenti e Commissari esterni che operino solo su una classe spetta il compenso previsto dalla tabella 1 quadro A (vedi sopra) che viene però ridotto della metà. Resta fermo, invece, il compenso correlato alla distanza (quest’ultimo, tra l’altro, soggetto a tassazione solo per la parte eccedente € 46,48 giornaliere).
COMMISSARI INTERNI
Ai commissari interni spetta il compenso di € 399 oltre al compenso correlato alla distanza pari a 171 € (in quanto trattasi di personale nominato nella sede di servizio).
TEMPI DI PERCORRENZA
COMMISSARI INTERNI CHE OPERANO SU DUE CLASSI DELLA STESSA COMMISSIONE
Con la nota n. 4901 del 24 giugno 2014 è stata ripristinata la retribuzione aggiuntiva anche per i commissari interni che svolgono la funzione su due classi della stessa commissione (nei limiti di due compensi aggiuntivi) prevista dall’art. 3 comma 1 del Decreto interministeriale 24 maggio 2007. Pertanto, al commissario interno che operi su due classi della medesima commissione spetterà un compenso lordo pari a 399 € + 399 € oltre che il compenso correlato alla distanza.
COMMISSARI CHE OPERANO SU CLASSI ARTICOLATE
Ai commissari nominati nelle commissioni che comprendono classi articolate (esempio: classi bilingue o trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati e che operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, spetta un compenso forfettario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto dalla tabella 1- Quadro A, in relazione alla tipologia di commissario di cui si tratta.
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