Orizzonte Scuola, 5.1.2020
– Un docente in servizio con spezzone orario non sempre ha diritto al completamento. Analizziamo un caso specifico sui posti di sostegno.
Una scuola scrive
un docente inserito nelle graduatorie d’Istituto, a seguito di convocazioni da graduatorie incrociate, ha stipulato con il nostro Istituto un contratto di 9 ore su sostegno fino al 30.06.2020.
A seguito dell’assegnazione dei posti in deroga di sostegno da parte dell’ATP di Cosenza sono state assegnate al nostro Istituto N°1 Cattedra e 9 ore di sostegno. Si chiede se il docente che ha il contratto di 9 ore su sostegno ha diritto al completamento. Grazie.
Normativa
L’art. 4 del DM 131/2007 dispone chiaramente che
L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza….
Assegnazioni ore ai docenti interni
La nota delle supplenze del 29 agosto 2019 richiama la materia dell’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore i quali possono anche essere assegnati ai docenti interni fino al raggiungimento delle 24 ore esclusivamente per la scuola di I e II grado.
Tale assegnazione può avvenire esclusivamente per gli spezzoni in quanto tali ovvero residuati dalle operazioni dell’ATP perché non costituenti cattedre orario intere.
Conclusioni
Già nel settembre 2007 (nota 18329) a seguito dell’emanazione del regolamento delle supplenze il MIUR ebbe modo di precisare che “Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre“.
Espressione chiara ribadita poi in tutte le successive note di inizio anno scolastico.
In conclusione non è mai possibile assegnare delle ore ai docenti interni, sia esse riferite a frantumazione di cattedre interne (es. sostituzione di un titolare assegnando la cattedra a più colleghi es. 6+6+6), sia per quanto riguarda eventuali spezzoni o cattedre che dovessero essere a disposizione della scuola per qualunque motivo, compreso quello esposto dalla scuola.
Il docente interno può completare il suo orario esclusivamente se collocato utilmente nelle relative graduatorie (GAE/GI) al momento della chiamata per la supplenza o nel caso si tratti degli spezzoni pari o inferiori le 6 ore come sopra descritto.
Non è dunque mai possibile assegnare al docente già in servizio delle ore interne alla scuola, per cui quest’ultima è obbligata a scorrere le graduatorie di istituto e assegnare l’eventuale completamento orario, salvaguardando l’unicità dell’insegnamento (anche per i posti di sostegno), e la cattedra intera, al docente utilmente collocato a seguito di scorrimento della stessa, non potendo assegnare le ore ai docenti interni anche laddove abbiano fino alla metà dell’orario della cattedra o frantumando la cattedra intera.
In conclusione, la scuola dovrà avviare due convocazioni, una per le 9 ore e l’altra per le 18.
Il docente in questione potrà accettare il completamento per le 9 ore fino alle 18, se utilmente collocato nella graduatoria a seguito della convocazione, mentre non potrà lasciare le 9 per le 18 ore (perché le prime già fino al 30/6) , ma anche qui avrà diritto eventualmente a spezzare la cattedra fino sempre a completamento delle 18 ore.
Attenzione però per quest’ultimo punto: se si tratta di rapporto 1/1 non sarà possibile consentire il completamento orario a nessun supplente e la cattedra andrà assegnata per intero.
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Completamento orario: ecco quando al docente interno non possono essere assegnati spezzoni o posti in deroga [sostegno] ultima modifica: 2020-01-05T20:26:33+01:00 da