Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 28.11.2019
– Quante volte è capitato di esercitare giuste rimostranze avverso dei quesiti, verso il concorso scuola, reputati non pertinenti, rispetto al profilo professionale di riferimento? Sono diversi i contenziosi in materia ed un po’ di luce arriva da una sentenza del TAR Lazio Sez. I-bis, 18.4.2019 n. 5071.
Fatto
Un ricorrente partecipava alla procedura concorsuale “Concorso per il reclutamento di n. 2 Istruttori Direttivi Geologi di un comune italiano. Superate con esito positivo sia la prova preselettiva che la prova scritta, il ricorrente sosteneva la prova orale.All’esito della prova orale il ricorrente totalizzava il punteggio basso con conseguente esclusione dalla graduatoria finale.
Con il ricorso il ricorrente attraverso i propri legali quindi impugnava, chiedendone l’annullamento, la predetta graduatoria finale, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali.
I concorsi pubblici e la scelta dei quesiti
Osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei concorsi pubblici, la scelta dei quesiti su cui concentrare l’esame resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864; Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506).
In particolare, dopo aver conseguito un brillante risultato sia alla prima che alla seconda prova scritta, il ricorrente è stato chiamato “a motivare ed argomentare” la risposta data al quesito n. 618: “Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), i Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria”. È di palese evidenza l’assoluta estraneità di tale quesito con le materie oggetto delle prove orali indicate dalla Commissione medesima.
I quesiti nel concorso pubblico devono essere attinenti al profilo professionale e non devono essere estranei alle materie oggetto delle prove
Il secondo quesito posto al ricorrente (il n. 27: “i rapporti tra i livelli di governo nel nostro ordinamento dopo la riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica”), invece, avrebbe dovuto consentire alla Commissione la valutazione delle conoscenze specialistiche dimostrate al candidato. Non si riesce, tuttavia, a comprendere come abbia potuto la Commissione d’esame valutare le conoscenze specialistiche del candidato geologo sulla base di un quesito puramente giuridico e, segnatamente, di diritto pubblico e costituzionale.
In conclusione, i quesiti che precedono, oltre ad essere estranei alle materie oggetto delle prove orali, non risultano avere attinenza con il carattere tecnico del profilo concorsuale GEO7/A, il cui titolo di studio richiesto è la laurea in scienze geologiche.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, nei limiti d’interesse dell’odierno ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
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Concorsi a cattedra, i quesiti devono essere coerenti con la professione docente. Sentenza ultima modifica: 2019-11-28T07:08:39+01:00 da