Concorsi straordinari a confronto: nuovo transitorio in subordine al concorso 2018

di Bruno Ventura, Scuola in Forma, 29.7.2019

– Con quello che dovrebbe essere varato questa settimana i concorsi straordinari per la scuola secondaria diventeranno due. Il concorso dovrebbe partire nel 2019. Fioccano le richieste di chiarimenti da parte dei docenti. Sono diversi i dubbi espressi dopo la pubblicazione della bozza di decreto fatta la scorsa settimana. Per comprendere la ripartizione delle cattedre destinate a ciascun contingente occorre risalire all’originaria estensione dell’articolo 17 del decreto legislativo 59/2017.

Due concorsi diversi

Le due procedure procederanno parallele senza mai interferire l’una con l’altra. Malauguratamente, nella bozza di decreto non compariva espressamente il riferimento alla procedura riservata ai docenti abilitati, questione che ha suscitato le preoccupazioni degli interessati che a settembre non potranno essere convocati per l’anno di prova in quanto non si trovano in posizione utile nella graduatoria di merito regionale.

Il testo della bozza di decreto riportava come “alla procedura di cui al comma 1 è riservato, in ciascuna regione e classe di concorso, il 50% dei posti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”.

La previsione per i docenti abilitati

In realtà, il carattere di subalternità delle nuove graduatorie di merito era già contenuto nel comma 2 sezione d del d.lgs.vo 59/2017: “d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c)”. Questo per non confliggere con le future misure da adottare per gli altri docenti precari. Per intenderci, le parti A, B e C sono quelle relative agli scaglioni per ogni anno che verranno utilizzati per immettere in ruolo i docenti abilitati presenti nelle graduatorie di merito regionali.

Le percentuali

In realtà, quando si parla del 50% dei posti si intende la suddivisione con quelli da riservare alle procedure ordinarie. Come si vede, il meccanismo di tutela è doppio. I docenti della terza fascia che hanno il requisito del servizio di 36 mesi, di cui uno prestato sulla classe di concorso per la quale si intende partecipare, avranno a disposizione il 50% dei posti. Va inoltre considerato che questa nuova fase transitoria si svolgerà esclusivamente nelle regioni dove c’è posto, ossia in quelle dove i docenti abilitati saranno stati già avviati all’anno di prova.

Conclusioni

In definitiva, le assunzioni da concorso a partire dall’a.s. 2020/21 (cui è destinato il 50% dei posti vacanti) avverranno:

  • prioritariamente da graduatorie di merito 2016, in subordine
  • graduatorie di merito regionali ad esaurimento 2018 (FIT)
  • graduatorie di merito concorso ordinario 2019 (quando saranno disponibili, ossia dal 2020/21) – graduatorie di merito concorso straordinario 2019 (quando saranno disponibili, ossia dal 2020/21).

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Concorsi straordinari a confronto: nuovo transitorio in subordine al concorso 2018 ultima modifica: 2019-07-29T13:57:33+02:00 da
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