Concorso docenti, le prove scritte sono piene di errori: il ministero rimedi e ridefinisca i punteggi

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Il Fatto Quotidiano,  21.6.2022.

– L’APPELLO –

Gilda Venezia

La qualità dei quesiti del concorso ordinario per la scuola secondaria in corso di svolgimento va ben al di là della peggiore delle ipotesi. Ai partecipanti, quando è andata bene, sono state sottoposte domande più mortificanti dei quesiti di un telequiz televisivo. Innumerevoli gli esempi di quiz mal posti, fuori programma, erronei, o anche solo ambigui, formulati con l’obiettivo di decimare in qualche modo la platea dei concorrenti più che di selezionare i migliori.

Una delle domande riguardava un quesito matematico. Si chiedeva: Su un piano di sezione α genericamente inclinato e secante completamente una piramide retta a base esagonale si determina:

a) Sempre un esagono regolare;
b) Un esaedro;
c) Un parallelogramma esagonale;
d) Un triangolo equilatero.

Secondo il selezionatore del Ministero dell’Istruzione la risposta corretta sarebbe la terza, ma in geometria la figura di un “parallelogramma esagonale” non esiste.

Un altro quesito concerneva un passo divenuto quasi proverbiale: “I begin with writing the first sentence – and trusting to Almighty God for the second» (“Comincio a scrivere la prima frase, confidando per la seconda nell’onnipotenza divina”). Il Miur chiedeva di individuare – col relativo autore, Laurence Sterne – la famosa opera di cui questa frase sarebbe l’inizio. In realtà il brano compare, nella versione più diffusa del testo, nel romanzo a puntate The Life and Opinions of Tristram Shandy, gentleman, nel secondo capitolo dell’ottavo volume: chi ha elaborato il quesito ha confuso l’inizio dell’opera col momento in cui la voce narrante, parlando di come avviare un libro, si dichiara convinta che il suo incipit, oltreché il più religioso, sia il migliore di tutti gli inizi possibili.

“La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. […] Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze. Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico)”. Non è il parere di un esperto di docimologia, ma il dettato di una direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (24 aprile 2018, n. 3) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2018 (n. 134).

Molti dei quesiti sottoposti ai concorrenti della selezione in corso non rispondono minimamente alle indicazioni della direttiva e, d’altro canto, la giurisprudenza italiana è molto chiara in materia di inattendibilità e irragionevolezza di un sistema selettivo basato su quesiti mal formulati o decisamente errati, che si tratti di una prova di concorso o di un test per l’accesso agli studi universitari: “I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l’accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 ottobre 2012, n. 5485).

Per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, secondo quanto contemplato dall’art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell’adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l’assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (Tar Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà; queste, qualora poi investano più di un caso, possono riflettersi negativamente sull’intera prova da sostenere da parte del candidato, disorientandolo, deconcentrandolo e facendogli sprecare il tempo che avrebbe potuto dedicare alla soluzione degli altri quesiti (cfr. Tar Lombardia, Milano, sezione I, sentenza 29 luglio 2011, n. 2035; Tar Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 30 settembre 2011, n. 4591 e sentenza 28 ottobre 2011, n. 5051).

Chi è stato penalizzato da quesiti erronei, ambigui, mal formulati, ecc., che gli abbiano impedito di conseguire il punteggio minimo indispensabile per il superamento di una prova che andava annullata, può certamente far ricorso alla giustizia amministrativa. Il Ministro dell’Istruzione avrebbe però dovuto almeno sentire il dovere di dare un’immediata risposta, che non c’è stata (se non limitatamente ai pochi quesiti di cui si è ammessa l’erroneità), ai partecipanti, e potenziali ricorrenti, beffati dalla selezione raffazzonata e iniqua, oltreché intollerabilmente ipernozionistica, consumata ai loro danni. Proprio per richiedere una chiara assunzione di responsabilità da parte del Ministro dell’Istruzione, e per rispondere alle sollecitazioni di tanti per un’azione incisiva contro un concorso scolastico inaccettabile, abbiamo ritenuto di dover lanciare questo appello in difesa della scuola, e della trasparenza, dell’equanimità, della reale valutazione del merito che dovrebbero contrassegnare una qualunque procedura concorsuale degna di un paese civile e delle istituzioni che lo rappresentano.

Concorso docenti, le prove scritte sono piene di errori: il ministero rimedi e ridefinisca i punteggi ultima modifica: 2022-06-21T21:23:20+02:00 da
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