Concorso ordinario con riserva, 20 punti su 100 premiano i precari

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di Marco Nobilio, ItaliaOggi, 26.2.2019 

– L’emendamento Pittoni approvato entro oggi al Senato.

Concorso ordinario, 20 punti su 100 saranno riservati al servizio. Lo prevede un emendamento (14.27) al decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni (quota 100), primo firmatario Mario Pittoni (Lega), e appoggiato anche da senatori M5s. approvato dalla commissione lavoro dal senato il 21 febbraio scorso, in sede referente. La ratio della modifica introdotta dal senato al disegno di legge S1018 è quella di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell’attività didattica. Finora, infatti, le domande presentate dai docenti sono circa 8 mila. Che si aggiungono a quelle relative ai pensionamenti ordinari, che dovrebbero essere circa 33mila. Dal prossimo anno, dunque, se tutte le domande saranno accolte, dovrebbero liberarsi circa 40 mila cattedre, contro le circa 25mila dello scorso anno. E siccome la legge 145/2018 ha abrogato le disposizioni sul concorso riservato ai docenti con tre anni di servizio, il governo ha ritenuto di non vanificare le aspettative dei precari storici, valorizzando l’esperienza acquisita sul campo in anno di insegnamento in vista del prossimo concorso. Resta però un percorso ordinario e non straordinario, come chiesto dai sindacati e già avvenuto per la primaria. Con tempi dunque di realizzazione che difficilmente produrranno effetti già per il prossimo anno scolastico. Il provvedimento su quota 100 dovrà essere licenziato dal senato entro oggi per passare poi alla camera.

«La supervalutazione dell’esperienza e dei titoli di docenti con particolare professionalità, acquisita in anni di servizio precario» si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento approvato, «avrà l’effetto da una parte di favorire l’assorbimento di vaste fasce di precariato e dall’altra di assicurare l’immediata copertura dei posti vacanti con personale esperto e professionalmente motivato». Pertanto, i candidati del primo concorso ordinario potranno far valere il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. E al servizio sarà attribuito un punteggio fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli. Le graduatorie di merito saranno predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40% di quello complessivo.

Pertanto, il servizio inciderà, in termini di punteggio, fino a un massimo del 20% sul punteggio complessivo: 60 punti a disposizione della commissione per valutare le prove; 20 punti per i titoli di studio e professionali; 20 punti per il servizio. «L’approvazione dell’emendamento è un primo segnale, pur non risolutivo, di attenzione al problema più volte ricordato dai diretti interessati», commenta Pittoni.

La norma parla di servizio prestato «presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione». E dunque, sarà considerato valido sia il servizio prestato nelle scuole statali che quello svolto nelle scuole paritarie. Il sistema nazionale di istruzione, infatti, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (si veda l’articolo 1 della legge 62/2000). Il concorso ordinario a cui fa riferimento l’emendamento Pittoni è quello ordinario. Vale a dire: la selezione che sarà aperta ai candidati laureati muniti dei 24 Cfu aggiuntivi previsti dal decreto 59/17. Che è l’unica tipologia concorsuale attraverso la quale sarà consentito l’accesso all’insegnamento, non essendo più previsto il concorso riservato ai precari triennalisti. La legge 145/2018, infatti, ha abrogato espressamente le disposizioni contenute nel decreto 59/17 che prevedevano questa procedura speciale.

La stessa legge, però, ha previsto un’eccezione. Al primo concorso ordinario, infatti, i candidati che negli 8 anni precedenti alla data di indizione del concorso avranno svolto 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, saranno ammessi anche se non avranno conseguito i 24 Cfu aggiuntivi previsti dal decreto 59/17. Fatta eccezione per gli aspiranti insegnanti tecnico pratici, ai quali l’accesso è consentito anche solo con l’abilitazione. E il sostegno, per il quale ci vuole anche il diploma di specializzazione specifico. E a questi candidati sarà riservato il 10% delle cattedre disponibili. Ciò vuol dire che, se risulteranno idonei, ma non riusciranno ad ottenere un punteggio utile ad essere immessi in ruolo per diritto di graduatoria, potranno comunque concorrere all’assegnazione di una cattedra individuata nella quota del 10% loro riservato.

Facciamo un esempio. Poniamo che le cattedre messe a concorso siano 50. Di queste, 40 saranno assegnate scorrendo la graduatoria di merito ordinaria (nella quale avranno titolo ad essere inseriti anche i precari triennalisti). E le rimanenti 10 saranno assegnate scorrendo una graduatoria a parte, nella quale saranno collocati solo i precari triennalisti. Ad entrambe le graduatorie si applicheranno anche le disposizioni previste per i riservisti (invalidi e orfani per lavoro). Per maturare il triennio valido per accedere alla quota di riserva del 10%, i candidati dovranno avere prestato, in ognuno dei 3 anni utili, almeno 180 giorni di servizio (anche frazionatamente) oppure dovranno avere prestato servizio nell’anno scolastico di riferimento, ininterrottamente, dal 1° febbraio fino agli scrutini finali. La partecipazione al concorso, per chi avrà maturato il triennio in tempo utile, sarà consentita in una qualsiasi delle classi di concorso nelle quali avranno prestato almeno un anno di servizio nel triennio di riferimento.

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Concorso ordinario con riserva, 20 punti su 100 premiano i precari ultima modifica: 2019-02-26T07:57:14+01:00 da
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