Obiettivo scuola, 27.10.2021.
La Bozza del Decreto.
Si è svolto ieri l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione per discutere dell’avvio dei concorsi ordinari e straordinari. Si è trattato di un primo incontro interlocutorio in cui le parti hanno espresso le relative intenzioni e perplessità.
Nel corso dell’incontro il Ministero ha illustrato la bozza che recepisce le novità introdotte dal Decreto Sostegni BIS (Decreto Legge n. 73/2021).
Di seguito ci occupiamo del Concorso Ordinario per la scuola secondaria illustrando quanto emerge sia dal D.L. 73/2021 che dalla bozza di decreto illustrata ai sindacati.
CHI PUÓ PARTECIPARE?
Possono partecipare al concorso coloro che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 31 luglio 2020.
Il Decreto Sostegni BIS, nonostante le modifiche apportate alla struttura delle prove, non ha previsto la riapertura dei termini. L’unica eccezione è costituita dalle classi di concorso STEM (le classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28 e A-41) laddove è stabilito che i posti delle procedure concorsuali ordinarie per queste classi di concorso saranno rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati dal decreto del Ministero dell’istruzione di concerto con il MEF e che si procederà alla riapertura dei termini di partecipazione.
Per tutte le altre classi di concorso non vi sarà dunque alcuna riapertura dei termini.
Si tratta di un punto che è stato affrontato nel corso della riunione svoltasi ieri con i sindacati. E’ stata rivendicata la riapertura dei termini di partecipazione o quanto meno la possibilità di poter cambiare la regione in cui concorrere rispetto a quella precedentemente scelta. Ciò in quanto, secondo i sindacati, non è possibile cambiare le regole in corsa, eliminare la prova pre-selettiva, modificare interamente le prove scritte e nel contempo non dare la possibilità di riaprire i termini a chi ora ha tutto il diritto di partecipare al concorso già bandito che si svolgerà però con regole diverse.
D’altra parte, l’amministrazione, alla luce di quanto stabilito dal D.L. Sostegni BIS, non ritiene possibile né la riapertura dei termini né la possibilità di cambiare la regione.
STRUTTURA DEL CONCORSO
Il Decreto Sostegni BIS ha previsto una semplificazione delle procedure concorsuali, eliminando la prova preselettiva e trasformando la\e prova\e scritta\e in una prova computer based a risposta multipla.
I candidati dovranno quindi svolgere una prova scritta e una prova orale. La graduatoria finale sarà data dalla somma dei punteggi conseguiti:
- prova scritta
- prova orale
- valutazione dei titoli
PROVA SCRITTA
La prova scritta sarà computer based con quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
Non si da’ luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
La durata della prova sarà pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La prova scritta riguarderà i programmi di cui all’Allegato A ed è composta da 50 quesiti, così articolati:
Posto comune |
Posto di sostegno |
40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa | 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; |
5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue | 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue |
5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. | 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. |
Una diversa articolazione è prevista per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
- quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
Ogni domanda conterrà quattro risposte di cui una sola sarà considerata esatta e l’ordine dei quesiti sarà somministrato in modo causale nei confronti dei vari candidati.
In ragione del numero di partecipanti il Ministero si riserva, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
PROVA ORALE
L’articolazione della prova orale non è diversa rispetto a quanto previsto originariamente. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno raggiunto almeno 70/100 nella prova scritta. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come tra l’altro già previsto in precedenza).
Come di consueto la prova consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
Per queste ultime, infatti, la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.
Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
VALUZIONE DEI TITOLI
Rispetto a quanto previsto in precedenza, nella bozza vi sono delle differenze per quanto riguarda la valutazione delle prove e dei titoli.
La prova scritta è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
Parimenti, anche per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
Per le classi di concorso per cui è prevista la prova pratica (nell’ambito della prova orale), la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio.
In questo caso, il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni (prova orale e prova pratica). Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
Prova scritta |
Prova orale |
Prova pratica |
Valutazione dei titoli |
|
Classi di concorso in cui non è prevista la prova pratica | Fino a 100 punti (minimo 70) | Fino a 100 punti (minimo 70) | / | Fino a 50 punti |
Classi di concorso in cui è prevista la prova pratica | Fino a 100 punti (minimo 70) | Fino a 100 punti (minimo 70) | Fino a 100 punti (minimo 70) | Fino a 50 punti |
Infine, la commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
Rispetto a quanto previsto dalla tabella titoli originaria non cambia quindi il “peso” dei titoli valutabili che resta sempre lo stesso (50/250 invece che 20/100).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Concorso Ordinario scuola secondaria: struttura delle prove e valutazione dei titoli ultima modifica: 2021-10-28T06:59:52+02:00 da