Concorso Ordinario Secondaria: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto rettificativo del bando

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 18.1.2022.

Gilda Venezia

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto dipartimentale 23 del 5/1/2022 con cui vengono apportate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni BIS), le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura concorsuale.

VEDI LA GAZZETTA UFFICIALE

Il decreto modifica il bando esistente con salvezza di tutte le domande di partecipazione – ad eccezione delle classi di concorso STEM – e di ogni disposizione per quanto non diversamente previsto.

Per tutto quanto non disposto dal nuovo decreto si fa integralmente rinvio al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649.

POSTI MESSI A BANDO
Si rinvia all’Allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, relativamente al riparto dei posti delle classi di concorso tra i diversi Uffici scolastici regionali, salvo quanto disposto per quanto riguarda le classi di concorso STEM.

AGGREGAZIONI TERRITORIALI
Si rinvia altresì all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, e all’Allegato 2 ivi richiamato, per l’individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate.

CLASSI DI CONCORSO STEM

A norma dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche) sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Con successivo decreto del Ministero dell’istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione alle sole procedure di cui al comma precedente.

PROVE DI ESAME PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

  1. per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;
  2. per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;
  3. per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sullaconoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei 5 quesiti relativi alla conoscenza della lingua inglese.

La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

  1. quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
  2. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. E’ fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

I candidati che hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all’articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali.

Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Nei casi di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni.

DIARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» è pubblicato l’avviso con l’indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali, del calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative modalità di svolgimento.

Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell’istruzione e degli Uffici scolastici regionali.

I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19 e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l’orario della prova scritta verranno indicati nel suddetto calendario. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

La vigilanza durante la prova è affidata dall’Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall’Ufficio scolastico regionale sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l’Ufficio Scolastico Regionale istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono, da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE
Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale medesimo.

La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all’atto dello svolgimento della stessa.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali. Ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all’Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, viene attribuito il punteggio massimocomplessivo di 50 punti.

GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.

Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attivita’ scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all’Allegato C.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Concorso Ordinario Secondaria: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto rettificativo del bando ultima modifica: 2022-01-19T12:41:52+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl