Orizzonte Scuola, 17.4.2019
– In questi giorni, al Miur si lavora per concedere ai precari con tre annualità di servizio, nell’ambito del prossimo concorso a cattedra nella scuola secondaria, ulteriori benefici oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente.
Ci chiede un lettore: “Salve, quando si parla di 36 mesi di servizio, si intende 180 giorni di servizio per tre anni o proprio 36 mesi di servizio totali?”
Prima di rispondere al quesito, ricordiamo quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, quali sono i benefici già previsti per i succitati docenti con 3 annualità di servizio e quali sono in cantiere.
Concorso scuola secondaria: requisiti
Per accedere ai posti comuni (le classi di concorso a cui dà accesso la propria laurea) bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso a cui puoi accedere con la tua laurea oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure
- laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio). Concorso scuola secondaria, precari con 3 anni servizio: no 24 CFU, riserva 10% posti, supervalutazione servizio
Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è:
- il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).
Per i posti di sostegno:
Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.
Concorso scuola secondaria: benefici docenti con 3 annualità di servizio
In prima applicazione (ossia per il solo prossimo concorso), il novellato D.lgs. 59/2017 prevede per i docenti con almeno tre annualità di servizio le seguenti misure:
- no 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche quale requisito d’accesso, quindi partecipazione con la sola laurea (vedi requisiti)
- riserva 10% posti
- supervalutazione del servizio: ai titoli verrà attribuito un punteggio pari al 40% di quello complessivo. Tra i titoli, inoltre, il 50% del punteggio va attribuito al servizio prestato presso le scuole del sistema nazionale di istruzione (questa misura è prevista dal Decreto quota 100)
Concorso scuola secondaria: ulteriori benefici precari
Al Ministero, al fine di valorizzare ulteriormente l’esperienza di chi ha già insegnato per diversi anni, si stanno studiando le seguenti ulteriori misure:
- aumento della percentuale di posti riservati (al momento del 10%);
- no prova preselettiva.
Probabilmente la percentuale di posti riservati potrebbe fermarsi al 30 -35% Concorso scuola docenti secondaria I e II grado, tra il 30 e il 35% posti riservato a precari con 36 mesi di servizio
Concorso scuola secondaria: benefici per precari con 36 mesi o 3 annualità?
Rispondiamo adesso al quesito, evidenziando che al Miur si è parlato, come si evince dal comunicato pubblicato dallo stesso, di docenti con 36 mesi di servizio.
Sottolineiamo, però, che nel decreto 59/2017 si parla non di docenti con 36 mesi ma di docenti con 3 annualità di servizio.
Pertanto, il requisito dovrebbe essere quello già scritto nel decreto 59/2017, ossia 3 annualità.
Il calcolo delle 3 annualità
Ricordiamo che per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
Per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.
Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.
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Concorso scuola secondaria, no preselettiva e aumento riserva posti per docenti con 36 mesi o 3 annualità? ultima modifica: 2019-04-17T06:52:27+02:00 da