di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 6.12.2019
– Il decreto scuola approvato alla Camera deve essere vagliato adesso in Senato. Il concorso docenti straordinario per la scuola secondaria ha riportato alcune modifiche rispetto al testo originale che, molto probabilmente, verranno mantenute anche in Senato.
Decreto scuola approvato: quale servizio è valido per il concorso straordinario?
Come sappiamo, potranno partecipare al concorso docenti riservato abilitante per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019. Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva
- uno dei predetti tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.
- Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria.
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
A proposito di sostegno, è necessario evidenziare un aspetto centrale contenuto nel decreto scuola approvato: “Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)“.
Ciò vuol dire che i docenti che hanno prestato servizio sul sostegno senza titolo di specializzazione possono partecipare al concorso straordinario per la classe di concorso e non per i posti di sostegno. A patto comunque che abbiano almeno una delle annualità di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
Concorso docenti straordinario: la procedura
La procedura per l’immissione si baserà su più passaggi:
Prima si svolgerà il concorso scuola 2020, che vedrà una prova selettiva computer based che si supera con un punteggio minimo di 7/10; graduatorie di merito redatte sommando i punteggi dei titoli culturali e di servizio posseduti più il punteggio ottenuto nella prova selettiva.
Successivamente si procederà all’assunzione in ruolo secondo la posizione in graduatoria.
I docenti assunti saranno ammessi all’anno di prova e di formazione (180 giorni di servizio e 120 di attività didattica) durante il quale, se ne sono sprovvisti, dovranno acquisire 24 CFU a carico dello Stato.
Al termine di tale periodo, per ottenere la conferma in ruolo, dovranno essere valutati dal comitato di valutazione della scuola dove prestano servizio, integrato da un componente esterno.
Nel caso in cui non si dovesse superare per due volte (considerato che il periodo di prova è ripetibile) la prova orale prevista al termine del periodo di prova, il contratto di assunzione è risolto.
Le assunzioni dei vincitori potranno continuare anche dopo il suddetto periodo, perché la graduatoria di merito è ad esaurimento.
I posti saranno suddivisi tra posti comuni e posti di sostegno.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Concorso scuola straordinario, è valido il servizio su sostegno senza specializzazione? ultima modifica: 2019-12-07T03:03:38+01:00 da