Concorso straordinario bis, chiarimenti su nomine da procedura ordinaria

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 23.10.2022.

Chiarimenti sull’assunzione da concorso straordinario bis e la possibile nomina successiva da concorso ordinario.

Ruolo da concorso straordinario bis e successiva nomina da concorso ordinario

Innanzitutto, occorre sottolineare come, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 399 del D.Lgl. 297/94, ‘l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo’.

Pertanto, se i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, vengono depennati da tutte le graduatorie (all’esito positivo del periodo di prova e di conseguenza con la conferma del ruolo), ciò non avviene per le graduatorie di merito dei concorsi ordinari riguardanti procedure diverse da quelle di assunzione.

Secondo quanto contenuto nel DM N. 108/2022, riguardante il concorso straordinario bis, le suddette disposizioni si applicano anche ai docenti assunti in ruolo da questa procedura. Giova sottolineare che i docenti assunti da concorso straordinario bis sottoscrivono un contratto a tempo determinato che diventerà a tempo indeterminato dopo aver superato l’anno di formazione e prova.

Per l’assunzione da concorso ordinario si andrà oltre il 2023?

Per quanto riguarda l’assunzione da concorso ordinario c’è la possibilità di dover attendere oltre il 2023 per l’immissione in ruolo? Sì, è possibile secondo quanto disposto dal DM N. 23 del 5 gennaio 2021 dove viene disposto quanto segue: ‘Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall’articolo 59, comma 13, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106′.

Qualora un docente dovesse superare il concorso straordinario bis ed essere assunto, questi non potrà essere assunto da concorso ordinario, sulla medesima classe di concorso, a motivo di quanto esposto sopra, ovvero della cancellazione da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Fanno eccezione, naturalmente, le graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

Il caso inverso

Nel caso in cui, invece, arrivi la nomina da concorso ordinario prima dell’assunzione in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso straordinario bis, sarà possibile accettarla: all’esito positivo del periodo di formazione e prova, il docente sarà cancellato dalle graduatorie di merito del concorso straordinario bis.

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Concorso straordinario bis, chiarimenti su nomine da procedura ordinaria ultima modifica: 2022-10-23T20:49:41+02:00 da
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