Concorso Straordinario BIS, come di mantenere la sede di servizio

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 28.10.2022.

Concorso Straordinario BIS, possibilità di mantenere la sede di servizio e possibilità di usufruire dell’art. 36 CCNL.

Gilda Venezia

L’USR Piemonte ha emanato la nota n. 15542 del 24 ottobre 2022 – la potete scaricare qui – nella quale vengono forniti chiarimenti sulla procedura di assegnazione della provincia e sede per i candidati che hanno vinto il concorso straordinario bis.

Ovviamente questa nota non dà indicazioni valide per tutta l’Italia, ma comunque può interessare tutti i candidati che hanno vinto la procedura e che non hanno ancora ottenuto una sede utile per quest’anno scolastico.

Resto nella scuola in cui sono attualmente?

Secondo la nota, è possibile “al fine di garantire la continuità didattica”, “svolgere il relativo periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio”. Ci vuole l’autorizzazione dei “competenti Uffici di Ambito Territoriali, ESCLUSIVAMENTE DOPO LA FASE DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE TRA UNA DI QUELLE DISPONIBILI ED ACCANTONATE“.

Dove lavorerò il prossimo anno scolastico se tutto andrà bene?

a nota precisa che “in caso di esito positivo del suddetto periodo di formazione e prova, il candidato vincitore, a prescindere dalla sede scolastica presso la quale avrà svolto il sopra indicato periodo (che potrà essere anche ubicata presso province diverse da quella assegnata e/o in regioni diverse dal Piemonte), sarà immesso in ruolo, (…) nella provincia e presso la sede scolastica assegnata precedentemente dall’Ufficio di Ambito territoriale competente, disponibile tra quelle a tale scopo accantonate”.

Quando si può richiedere la supplenza da art. 36

“Si chiarisce infine che:

  • il candidato vincitore, già docente di ruolo sulla medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura, non potendo fruire della possibilità prevista dall’art. 36 del vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, per accettare rapporti di lavoro a tempo determinato, se non in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede, dovrà dimettersi dal ruolo attuale, per poter svolgere, in qualità di supplente annuale, il periodo di formazione e prova della presente procedura;
  • il candidato vincitore invece, già docente di ruolo su classe di concorso e/o tipologia di posti diverse da quella della presente procedura, secondo quanto chiarito con la nota di questo Ufficio prot. n. 12385 del 24 agosto 2022, potrà fruire della possibilità prevista dall’art. 36 del vigente CCNL comparto Istruzione e Ricerca ed accettare la supplenza annuale al 31 agosto sulla sede assegnata tra quelle accantonate per la presente procedura, mantenendo la titolarità della sede”.

.

.

.

.

.

.

.

 

Concorso Straordinario BIS, come di mantenere la sede di servizio ultima modifica: 2022-10-29T20:45:57+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl