di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 20.3.2023.
Docenti vincitori del concorso straordinario bis: in caso di rinuncia alla conferma in ruolo, si mantiene l’abilitazione?
Concorso straordinario bis, secondo quanto indicato dal decreto legge N. 73/2021, convertito con modificazioni nella legge N. 106/2021, il concorso straordinario bis è finalizzato alla copertura dei posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado residuati dalla procedura ordinaria delle immissioni in ruolo da GAE (graduatorie ad esaurimento) e dalle Graduatorie di Merito relative ai concorsi.
Concorso straordinario bis, eventuale rinuncia alla conferma in ruolo ed effetti sull’abilitazione all’insegnamento
I docenti vincitori del concorso straordinario bis, al termine dell’anno di formazione e prova, vengono immessi in ruolo, naturalmente in caso di esito positivo di tale percorso, con conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per una determinata classe di concorso. Cosa accade, però, qualora il docente dovesse rinunciare al ruolo? L’abilitazione viene mantenuta, consentendo così, ad esempio, l’iscrizione alla prima fascia delle GPS in altra provincia?
A questo proposito occorre sottolineare quanto riportato dal comma 4 dell’articolo 19 del decreto ministeriale N. 108/2022 che disciplina il concorso straordinario bis. Qui si legge: ‘All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi’. In base a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 19 del DM N. 108, quindi, i docenti interessati, una volta completato il proprio percorso di formazione e prova, vengono confermati in ruolo, ottenendo così, di conseguenza, l’abilitazione all’insegnamento.
Chi ha svolto l’anno di prova fuori dalla propria provincia di residenza si domanda se è possibile, una volta ottenuta l’abilitazione, rinunciare al ruolo così da potersi iscrivere nella prima fascia delle GPS relative alla propria provincia. I docenti di ruolo, in teoria, possono iscriversi nelle GPS ma non potranno sottoscrivere contratti a tempo determinato per la stessa classe di concorso o posto di titolarità. Nulla, invece, fa pensare che chi rinuncia al ruolo possa perdere anche l’abilitazione conseguita, nel caso in cui si vogliano accettare incarichi di supplenza per la c.d.c. di titolarità ma in un’altra provincia. In buona sostanza, il non accettare la conferma in ruolo potrebbe rappresentare una strada per potersi iscrivere nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della propria provincia, sperando così di poter ottenere un incarico vicino al proprio luogo di residenza.
Concorso straordinario bis, conferma in ruolo e abilitazione all’insegnamento ultima modifica: 2023-03-20T17:00:09+01:00 da