Concorso straordinario bis e la questione del completamento dell’anno di prova

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 7.1.2023.

La questione riguardante lo svolgimento dell’anno di prova e formazione per i docenti vincitori del concorso straordinario bis.

Gilda Venezia

Concorso straordinario bis, proseguono le nomine finalizzate al ruolo dei vincitori della procedura disposta dal DDG N. 1081 del 6 maggio 2022: una delle questioni più discusse, però, riguarda l’impossibilità di poter svolgere già durante questo anno scolastico 2022/23 l’anno di formazione e prova.

Concorso straordinario bis, il problema relativo allo svolgimento dell’anno di formazione e prova

Se i docenti vincitori nominati entro il 31 agosto scorso non avranno alcun problema in merito allo svolgimento dell’anno di prova e formazione, la stessa cosa non si può dire per tutti coloro che sono stati nominati successivamente. Come noto, infatti, la validità dell’anno di prova e formazione è strettamente legata ai 180 giorni di servizio minimi, di cui almeno 120 di attività didattica.

L’USR Piemonte, in una nota, aveva indicato, come ‘dead line’ per le nomine, la data del 30 novembre scorso mentre altri Uffici Scolastici Regionali hanno continuato (e stanno continuando) a procedere con le nomine finalizzate al ruolo dei docenti risultati vincitori.

I 120 giorni di attività didattica

Occorre tener presente che i 120 giorni obbligatori di attività didattica comprendono ‘sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali’.
Qualora la scuola prevede un’attività didattica su cinque giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e dev’essere computato nel calcolo dei 120 giorni. Nel caso in cui, invece, l’attività didattica sia prevista nei 4 giorni, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale: di conseguenza il sabato non può essere conteggiato nei 120 giorni.

Le disposizioni dell’USR Piemonte

Gli USR che stanno procedendo con le nomine non sono intervenuti sulla questione mentre l’USR Piemonte, in una Nota pubblicata lo scorso mese di novembre, rimanda il tutto ai mesi di aprile/giugno. Si legge, infatti, quanto segue: ‘Si informano i Dirigenti scolastici che nel periodo aprile/giugno 2023 questo Ufficio attiverà uno specifico monitoraggio finalizzato a verificare:

  • eventuali casi di dubbio raggiungimento dei 120/180 giorni di attività didattica/servizio effettivo;
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  • eventuali situazioni dei docenti che non hanno completato il 75% delle ore di formazione erogata dalle Scuole polo (laboratori, incontro iniziale e finale), come previsto dalla normativa vigente, sia per motivate esigenze di tipo personale sia in ragione di possibili sovrapposizioni temporali con la formazione universitaria finalizzata al conseguimento dei 5 CFU. All’esito del suddetto monitoraggio l’Ufficio fornirà, direttamente alle Istituzioni scolastiche interessate, le necessarie istruzioni in ordine alle eventuali possibili soluzioni attivabili per i casi dalle stesse segnalati’.

Il Ministero dell’Istruzione: ‘No alla validità dell’eventuale servizio svolto prima della nomina’

I sindacati hanno chiesto al Ministero dell’Istruzione la possibilità di considerare come servizio valido ai fini del completamento dell’anno di prova e formazione anche il servizio eventualmente svolto prima della nomina finalizzata al ruolo (sulla medesima classe di concorso) ma l’Amministrazione centrale, nella Circolare N. 39972 del 15 novembre 2022, ha negato questa possibilità.

NOTA MINISTERO ISTRUZIONE

 

 

 

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Concorso straordinario bis e la questione del completamento dell’anno di prova ultima modifica: 2023-01-07T12:14:40+01:00 da
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