di Andrea Carlino, La Tecnica della scuola, 27.7.2018
All’articolo 4 dell’emendamento si parla infatti di un concorso straordinario specifico per i docenti precari della scuola primaria e dell’infanzia in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, con l’obbligo di avere però svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici “almeno due annualità di servizio specifico”.
.
Per il sostegno servono i due anni di servizio?
Alcuni lettori ci hanno chiesto se il requisito dei due anni di servizio sia valido anche per i posti di sostegno da bandire.
Fermo restando che per ogni risposta definitiva attendiamo la conclusione dell’iter parlamentare dell’emendamento, possiamo già rispondere che, come si evince dal testo, i due anni di servizio sono requisito indispensabile anche per i posti di sostegno: “Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti di uno dei titoli a) e b), nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia“.
Il requisito del servizio rimane, ma a quanto pare tale può essere “cumulabile” fra posto comune e sostegno.
L’unica indicazione certa, ricordiamo, è che tale servizio dovrà essere necessariamente specifico, ovvero prestato nella stessa tipologia di posto per cui si concorre, e non in altri ordini e gradi.
.
.
.