– Venerdì 26 ottobre è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto, firmato dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria.
I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.
Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato alle 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando (non ancora pubblicato) per la presentazione delle domande.
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Il decreto integrale
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Azzolina (M5S): “Requisiti non cambiano per l’accesso”
Sul tema è intervenuta Lucia Azzolina, deputata del Movimento Cinque Stelle, che ha tenuto a precisare alcuni punti: “Rispetto al concorso straordinario per gli insegnanti di scuola primaria, scrive Azzolina, indetto con un decreto del ministro Bussetti e già in Gazzetta Ufficiale, è bene fare chiarezza su alcune fake news circolate in questi giorni. Così come per tutti gli altri bandi, l’anno scolastico in corso ha validità ai fini del concorso solo se l’insegnante ha già raggiunto 180 giorni di servizio“.
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Come calcolare il servizio
In effetti, la deputata del M5S ricorda la normativa ai fini del calcolo del servizio. Un anno di servizio, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.
Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.
In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.
Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.
Come riportato in precedenza, è arrivata una richiesta da parte del Mida, di far valere l’anno scolastico corrente ai fini dei 2 anni.
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Chi potrà partecipare al concorso
Il concorso straordinario da 12 mila posti consisterà in una prova orale e nella valutazione dei titoli, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.
Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:
- i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
- La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.
Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato alle 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle domande.
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Non vale il servizio nelle scuole paritarie
Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.
Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.
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