Concorso straordinario infanzia e primaria, niente esonero dal servizio per i commissari

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 2.11.2018


I commissari: nessun esonero dal servizio

Uno dei punti che il decreto ha confermato è quello relativo alle commissioni, nel senso che i commissari che parteciperanno alla procedura concorsuale, non potranno chiedere l’esonero dal servizio. Lo stabilisce l’articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale.
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La commissione

Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

Il presidente e i componenti devono possedere i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell’art. 16.

Ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua straniera prescelta dai candidati, contestualmente alla formazione della commissione, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche, ai sensi dell’art. 14, salvo che tra i componenti della commissione stessa non vi sia un laureato in lingue.

Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale.

La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

– Tutte le info sulle commissioni all’articolo 11 del decreto: Scarica il documento in PDF
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Chi potrà partecipare al concorso

Il concorso straordinario da 12 mila posti consisterà in una prova orale e nella valutazione dei titoli, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.

Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:

  • diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
  • La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).

I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.

Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato alle 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle domande.
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Come calcolare il servizio

Un anno di servizio, ribadiamo, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.

Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.

In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.

Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.

Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.
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Non vale il servizio nelle scuole paritarie

Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.

Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.

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Concorso straordinario infanzia e primaria, niente esonero dal servizio per i commissari ultima modifica: 2018-11-03T05:00:35+01:00 da
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