Concorso straordinario: legittima la mancata equiparazione tra servizio svolto presso le scuole paritarie e statali

di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 25.2.2020

– Con sentenza n. 45 del 15 gennaio 2020 il Tar Puglia ha affrontato la questione relativa alla richiesta di equiparazione del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie a quello prestato presso quelle statali ai fini dell’approvazione di una graduatoria di merito, relativa al personale docente per la scuola primaria su posto di sostegno.

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’attenzione dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente ha impugnato tre atti della PA, quali:

  • la nota con cui le è stata comunicata la propria esclusione dalla procedura concorsuale indetta per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e del relativo elenco allegato nella parte in cui include tra i candidati esclusi dalla procedura concorsuale la ricorrente;
  • il decreto con cui sono state approvate le graduatorie generali definitive di merito relative al personale docente per la scuola primaria su posto di sostegno, nella parte in cui non include la ricorrente;
  • la graduatoria pubblicata nella parte in cui non include la ricorrente.

In buona sostanza,, tra i requisiti richiesti per accedere alla procedura concorsuale in esame, è stato previsto l’aver svolto almeno due annualità di servizio specifico in scuola dell’infanzia o primaria statale negli ultimi otto anni scolastici. La ricorrente, avendo svolto detto servizio presso le scuole paritarie, lamenta l’illegittimità di tale limitazione per la mancata equiparazione del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie a quello prestato presso quelle statali.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l’iter logico-giuridico di quest’ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar.

Il Tar ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, in quanto la lex specialis è chiara nel richiedere esclusivamente il requisito indicato. Tale requisito:

  • è imposto dalla fonte primaria rappresentata dall’art. 4, comma 1-quinquies, D.Lgs. n. 87/2018, come convertito con modificazioni dalla Legge, n. 96/2018;
  • difetta di una clausola espressa di equivalenza.

In punto, i Giudici amministrativi richiamano il precedente orientamento giurisprudenziale (Tar Lazio- Roma nn. 21022019 ; 2014 2019 e 2115/2019, secondo cui «l‘art. 4, comma 1 quinquies, […] prevede che il Miur è autorizzato a bandire il concorso straordinario […] in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia comuni che di sostegno. Concorso, questo, che viene riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
I) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

II) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, […]. In ogni caso caso, i docenti in possesso dei predetti titoli devono aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali […]».

Da tanto, ne discende che il requisito di ammissione è stabilito espressamente dalla legge, con l’ovvia conseguenza che l’amministrazione «non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore. Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l’eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria». Né questa limitazione può essere ritenuta illegittima dal punto di vista costituzionale, come lamentato dalla ricorrente. E ciò in considerazione del fatto che distinguere i due tipi di istituti scolastici, ossia statali o paritari, non è irragionevole l(Cons. St., ord. 4423/2018, 4378/2018), in quanto non contrasta con la liberà di insegnamento dei docenti, non essendo precluso a questi ultimi di partecipare al concorso ordinario. «Tale distinzione si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico» ed è coerente con il carattere straordinario del concorso indetto nel caso di specie.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha rigettato il ricorso.

 

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Concorso straordinario: legittima la mancata equiparazione tra servizio svolto presso le scuole paritarie e statali ultima modifica: 2020-02-26T06:11:41+01:00 da
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