di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 30.12.2019
– Dopo la pubblicazione del decreto scuola in Gazzetta Ufficiale, l’attenzione cade principalmente sul concorso scuola straordinario per la secondaria, il cui bando potrebbe già arrivare a febbraio.
Concorso scuola secondaria riservato: vale il servizio misto
In risposta al quesito di una lettrice che chiedeva se è valido il servizio prestato in ordini diversi di scuola.
Ebbene, al prossimo concorso scuola straordinario secondaria potranno accedere i docenti che possono vantare i tre anni di servizio in maniera mista. Per chiarire: fermo restando che un anno di servizio dei tre deve essere prestato specificamente per la tipologia del posto per cui si concorre ai fini assunzionali e/o abilitativi, le altre due annualità possono essere stati prestati in “modo misto” nel senso che si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria di primo grado con quelli prestati nella scuola secondaria di secondo grado, ad esempio.
Allo stesso modo, i docenti che hanno servizio nella scuola paritaria e che partecipano solo per conseguire l’abitazione all’insegnamento, possono cumulare come servizio misto, gli anni prestati nella scuola secondaria statale con gli anni prestati nella scuola secondaria paritaria.
Pertanto, al prossimo concorso docenti secondaria riservato ai docenti con tre anni di servizio, si potrà accedere anche con questa tipologia di servizio.
Quale servizio è valido per il concorso scuola 2020 riservato?
Come sappiamo, potranno partecipare al concorso scuola 2020 riservato i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
- dal 2008/2009 al 2018/2019. Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva
- uno dei predetti tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.
- Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria.
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
Sulla G.U. Serie Generale n. 303 del 28/12/2019 è stata pubblicata la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
La norma entrerà in vigore domani, 29 dicembre 2019.
Concorso straordinario secondaria
Potranno partecipare al concorso docenti straordinario abilitante per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019. Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva
- uno dei predetti tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.
- Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria.
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
Abilitazione all’insegnamento
Con la stessa procedura straordinaria dei concorsi sarà possibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento: in tal caso il requisito richiesto è quello di aver svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio – nello stesso periodo già indicato – nelle scuole statali oppure in quelle paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Mobilità e vincolo dei 5 anni per i neo-assunti
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Tale vincolo non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), purché le condizioni previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie permanenti.
Il Decreto Scuola inserisce a seguire anche il comma 3-bis, secondo il quale l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
TUTTO SUL CONCORSO STRAORDINARIO
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Concorso straordinario scuola secondaria, vale il servizio misto ultima modifica: 2019-12-30T20:55:42+01:00 da