Obiettivo scuola, 5.1.2025.
Legge di bilancio 2025. Congedo parentale il 2° e 3° mese retribuiti all’80% per chi conclude congedo di maternità dal 2025.
La legge di bilancio 2025, interviene nuovamente dopo la Legge di bilancio 2024, sul tema della retribuzione del congedo parentale.
Già lo scorso anno, infatti, la legge di bilancio 2024 aveva stabilito che:
- Per chi ha concluso il congedo di maternità a partire dal 1 gennaio 2024 si ha diritto a fruire di un secondo mese retribuito all’80% per il 2024 ma solo se il congedo parentale veniva fruito nel corso del 2024 (o del 60% se fruito negli negli anni successivi).
- Per chi invece ha già concluso il congedo di maternità prima del 2024, non si applica nessun cambiamento. Il secondo mese continua ad essere fruito al 30%, anche se fruito successivamente.
LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2025
La nuova legge di bilancio 2025 interviene stabilendo:
- Un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale per il 2° e 3° mese: in base a tale elevamento, l’aliquota (commisurata sulla retribuzione) è pari all’80% sia per il secondo mese che per il terzo mese, purché il congedo sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino.
- Il nuovo elevamento in esame non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
- Viene fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’ottanta per cento per il secondo mese (ma non anche per il terzo mese, che in tal caso rimane al 30%). Quest’ultimo elevamento era stato già riconosciuto dalla legge di bilancio dello scorso anno e può essere ora fruito, in base alle nuove modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025, anche nel periodo successivo all’anno 2024.
- Restano esclusi i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023. Infatti, in questo caso il congedo parentale continua ad essere retribuito secondo le modalità previste precedentemente.
- Attenzione: benché il congedo parentale possa essere fruito entro il 12° anno di vita del bambino, l’aumento della retribuzione all’80% per il 2° e 3° mese si applica solo se fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Qualora il secondo o terzo mese venga fruito successivamente (ma sempre entro il 12esimo anno di vita), il congedo sarà retribuito al 30%.
Il nuovo testo dell’art. 34 comma 1 del Testo Unico sulla maternità:
Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese, fino al sesteo anno di vita del bambino, fino all’80% della retribuzione. genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione..
Ricordiamo sempre che per il comparto scuola il primo mese viene indennizzato al 100%, come stabilito dal CCNL.
I PERIODI INDENNIZZABILI
Alla luce della recenti modifiche normative, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Pertanto a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore. In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).
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Congedo parentale: chiarimenti ultima modifica: 2025-01-05T18:06:36+01:00 da