Consigli, collegi e riunioni oltre l’orario contrattuale è straordinario. Calcolo compenso escluso indennità integrativa. Le sentenze

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Marco Barone, Orizzonte Scuola, 15.12.2016

– La Cassazione Sez. lavoro, 25/01/2011, n. 1717 afferma che “In tema di compenso per lavoro straordinario del personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione, l’art. 70, primo comma, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 (che richiama l’art. 88, quarto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 limitatamente al mero criterio di calcolo) va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo è determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e, quindi, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

Tale disciplina non suscita dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 36, in quanto la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa (v. Corte cost. n. 470 del 2002), né si pone in contrasto con l’art. 4, primo comma, della Carta Sociale Europea del 3 maggio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30), secondo cui le parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari, in quanto i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto lo straordinario legale e non quello contrattuale. (Cassa e decide nel merito, App. Campobasso, 03/01/2007)”.

Il Tribunale sezione lavoro di Torino, con sentenza del 28 gennaio 2016 rileva che “Con riferimento al diritto dei docenti scolastici alla retribuzione per lavoro straordinario in caso di partecipazione ai consigli di classe, la richiesta datoriale al docente di prolungare la partecipazione ai consigli di classe oltre il limite orario previsto dalla contrattazione collettiva rappresenta un grave inadempimento contrattuale e come tale espone la PA datrice di lavoro all’obbligo del risarcimento del danno attraverso la remunerazione aggiuntiva delle ore di maggiore impegno richieste al docente.”

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 7 marzo 2013, sostiene che“In tema di compenso per il lavoro straordinario per il personale docente del Ministero dell’ Istruzione il CCNL comparto scuola va inteso nel senso per cui il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo (quindi qui le 18 ore a settimana) è statuito con riferimento al solo stipendio tabellare e con esclusione dell’indennità integrativa speciale senza che tale disciplina susciti poi dubbi di legittimità costituzionale.”

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