di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 20.2.2017
– La continuità didattica peri docenti di ruolo è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva.
Pertanto, è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.
Esempio
Docente entrata in ruolo nel 2008/09 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2009/10 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:
- 2009/10 (sede definitiva); 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16.
- Non si conta l’anno in corso.
Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 16 pp. (5×2= 10 + 3×2= 6 punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).
NOTA BENE:
- Negli istituti con corsi diurni e serali, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico.
- Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno).
- Per l’attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
- Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
- Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
COME VIENE CALCOLATA LA CONTINUITÀ PER IL DOCENTE CHE CHIEDE TRASFERIMENTO O PASSAGGIO DI CATTEDRA E DI RUOLO?
Nella mobilità a domanda la continuità si riconosce per un servizio effettivo di almeno tre anni prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale, attribuendo:
- 2 pp. per ciascun anno sino al quinto
- 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.
Considerando che non viene calcolato l’anno in corso, per avere il minimo punteggio di continuità (6 pp.) quello in corso deve essere il quarto anno prestato nella stessa scuola.
Es.
Titolarità definitiva il 2013/14; Poi si contano il 2014/15; 2015/16. Il 2016/17 non si conta.
COME VIENE CALCOLATA LA CONTINUITÀ PER IL DOCENTE AI FINI DELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO?
Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per ogni anno (a prescindere dal vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda) di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale, attribuendo:
- 2 pp. per ciascun anno sino al quinto
- 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.
Anche in questo caso non va valutato l’anno scolastico in corso (2016/17) al momento di presentazione della domanda.
Pertanto, un docente titolare nella scuola dal 2015/16 avrà già 2 pp. di continuità. Lo stesso docente, se presenterà domanda volontaria di trasferimento non avrà invece alcun punteggio di continuità.
QUALI SONO IN CASI IN CUI SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ?
- Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.
- Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca, borse di studio ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, assegni di ricerca, ricercatore a TD.
- Per trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa (anche se nella stessa scuola).
- Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.
-
Per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
QUALI SONO I CASI IN CUI NON SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ?
Il punteggio della continuità spetta anche:
- anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
- ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità (comprese le utilizzazioni nei Licei musicali).
- Ai docenti esonerati dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
- non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
L’anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.
In particolare, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:
- per malattie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio anche se non retribuiti);
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- per incarico della presidenza di scuole secondarie;
- per esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
- per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.
- per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
- non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.
COME VIENE CALCOLATA LA CONTINUITÀ NEL COMUNE?
Viene attribuito 1 p. per la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità. Tale punteggio è assegnato solo nella graduatoria interna di istituto.
Il punteggio della continuità, in riferimento al servizio prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale, però, non si cumula, per lo stesso anno scolastico, con l’eventuale punteggio attribuito per la continuità nel comune ove è situata la scuola di attuale titolarità.
A tal proposito il docente deve dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, negli anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.
ES.
Docente in servizio preso la scuola “Vivaldi” di Catanzaro negli anni 2014/15 e 2015/16.
Lo stesso docente ha svolto dall’anno 2011/12 al 2013/14 servizio ininterrotto nella scuola “Casalinuovo” sempre nel Comune di Catanzaro.
Tale docente avrà 4 pp. di continuità nella scuola (2014/15 e 2015/16); 3 pp. di continuità nel comune (dal 2011 al 2014).
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