Contrasto tra i genitori su istruzione figli? Giudice tenuto a scegliere la scuola pubblica

sole-scuola_logo14

– Se i genitori non sono d´accordo sulla scelta della scuola, pubblica o privata, in cui iscrivere il figlio, il giudice deve disporre che il minore frequenti la pubblica. Lo afferma il Tribunale di Perugia (presidente Lupo, relatore Miccichè) in un´ordinanza dello scorso 2 maggio. Il giudizio ha visto contrapposta una coppia di ex conviventi, in disaccordo sulla scelta della scuola materna in cui iscrivere il figlio il prossimo anno. La madre, infatti, riteneva che il bambino dovesse continuare a frequentare la scuola pubblica, mentre il padre aveva manifestato l´intenzione di spostare il figlio in una struttura privata. Quest´ultima, secondo l´uomo, era da preferire per la modalità bilingue della giornata scolastica e perché l´altra non consentiva l´accesso agli spazi all´aperto.
Nell´accogliere l´istanza della madre, il tribunale osserva, innanzitutto, che il procedimento si inquadra tra le controversie previste dall´articolo 709-ter del Codice di procedura civile; quelle, cioè, dirette alla soluzione delle questioni tra i genitori in ordine all´esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell´affidamento. E il tribunale non ha dubbi sul fatto che, «nell´ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all´iscrizione del figlio nella scuola, debba essere privilegiata l´istruzione pubblica»; ciò perché quest´ultima rappresenta una «scelta “neutra”, espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale» previsto dall´articolo 33, comma 2, della Costituzione.
Inoltre – prosegue il Tribunale di Perugia -, solo l´ordinamento scolastico pubblico è «gratuito e universale (…), mentre la scuola privata impone il pagamento di rette e, soprattutto, l´adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione educativa (o religiosa) che possono non essere condivisi dai genitori». E rispetto a tali orientamenti il giudice non può esprimere alcuna indicazione, trattandosi di «scelte personalissime rimesse al solo consenso dei genitori».
Né – si legge ancora nell´ordinanza – una precedente preferenza per la scuola privata si può ritenere vincolante per tutto il percorso scolastico del minore. Infatti, i genitori devono «rinnovare il consenso per i cicli di studio successivi», giacché una determinata scelta può essere stata condivisa (come, probabilmente, nella vicenda in esame) «nell´ottica del nucleo familiare unito», e dunque non valere «dopo, nella fase della disgregazione».
L´iscrizione alla scuola privata può allora essere disposta solo in caso di «evidenti controindicazioni» a studiare in una scuola pubblica oppure in presenza «elementi precisi e peculiari», che rendano in concreto preferibile, nell´interesse del minore, la frequenza di una struttura diversa da quella pubblica. Come, ad esempio, quando è necessario garantire la continuità scolastica oppure far seguire il bambino da insegnanti che applichino un metodo necessario a sostenere specifiche e accertate «difficoltà di apprendimento, di socializzazione, di inserimento» dello stesso minore.
Situazioni, queste, che non ricorrono nel caso in decisione.
Così il tribunale umbro ha disposto che, per l´anno scolastico 2017/2018, il figlio delle parti in lite sia iscritto alla scuola pubblica.

* Antonino Porracciolo, autore di questo articolo, è presidente del Tribunale per i Minori di Caltanissetta, ed è stato presidente del Tribunale della stessa città.
.
.
Contrasto tra i genitori su istruzione figli? Giudice tenuto a scegliere la scuola pubblica ultima modifica: 2017-07-10T06:43:21+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl