Contratti a termine oltre 36 mesi violano le regole Ue

di Pasquale Almirante, La Tecnica della scuola, 22.8.2018

Le supplenze a termine

Il Sole 24 Ore affronta la delicata questione delle supplenze a termine, attraverso  le parole del prof  Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro all’università “Alma Mater” di Bologna, e da 30 anni esperto di lavoro pubblico.

Disparità pubblico-privato

«La disparità di trattamento rispetto al settore privato è evidente. Nelle imprese non ci potranno essere lavoratori a tempo determinato oltre i 24 mesi, dopo 12 serviranno addirittura le causali. Nella scuola, niente di tutto questo, non essendoci più limitazioni sui contratti a termine; siamo di fronte ad un unicum anche all’interno della stessa Pa, senza, peraltro, legittimazione costituzionale».

La norma successiva alla legge 107

Di che si tratta lo spiega il quotidiano: “la legge 107, nel tentativo di rispondere ai rilievi comunitari, ha introdotto un limite temporale, tre anni, appunto, oltre cui scatta il divieto di assegnare supplenze, disegnando, al tempo stesso, su input dell’ex ministra, Valeria Fedeli, un piano di assunzioni e concorsi per debellare il precariato storico e aprire ai giovani laureati (in cattedra l’età media è oltre 51 anni). Una norma successiva ha spostato il termine di entrata in vigore della “tagliola” dei 36 mesi di un anno, così da farla scattare nel settembre 2019. Adesso un emendamento M5S-Lega, inserito nel decreto 87, cancella definitivamente il tetto dei tre anni”.

Passo indietro rispetto a prima

Sopprimere il limite dei 36 mesi “per gli incarichi a tempo rappresenta «un passo indietro. Uno dei meriti principali della Buona scuola infatti è stato quello di svuotare le graduatorie ad esaurimento, per consentire anche al nostro paese di passare a un sistema di reclutamento degli insegnanti prevedibile e di tipo meritocratico. Ebbene, permettere per l’ennesima volta di far lavorare personale in nome soltanto dell’essere in coda da più tempo e a scapito dei migliori candidati è un rovesciamento delle priorità».

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Contratti a termine oltre 36 mesi violano le regole Ue ultima modifica: 2018-08-23T05:16:52+02:00 da
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