dal blog del maestro Scialpi, 23.8.2018
– “Culpa in vigilando”, non è sempre così! Arriva una sentenza che pone “i paletti”.
Pronunciamento da tenere presente, che ribadisce comunque la “presenza attiva” dell’insegnante.
“Culpa in vigilando”, la vicenda
“Culpa in vigilando”, si legge sul portale di Orizzontescuola una minore” durante la frequenza della classe IV^ – sezione “A” della scuola primaria (….) al termine dell’orario delle lezioni, a causa di una caduta provocata (a loro dire) dalla spinta di alcuni compagni di classe nel cortile esterno all’edificio scolastico – e consistiti (secondo il referto ospedaliero) in “trauma contusivo delle ossa nasali. Veniva riferita frattura incisivo superiore”, nella misura complessiva di Euro 10.000,00 con i relativi accessori…
.
La sentenza del Tribunale di Potenza
“Orbene, i fatti, per come ricostruiti sulla scorta delle risultanze probatorie, rivelano che l’incidente subito da F.K. è addebitabile soltanto ad una condotta casuale ed involontaria della stessa alunna, non essendo emerso che il pavimento del cortile fosse scivoloso a causa di fattori meteorologici (pioggia o neve) o che la caduta possa essere stata provocata dalla spinta di altri alunni.
Per cui, sulla scorta di tali argomentazioni, si deve ritenere che il personale scolastico (docente e non docente) non sia responsabile dei danni subiti dall’alunna per la caduta verificatasi dopo l’uscita dall’edificio scolastico , trattandosi di evento assolutamente non prevedibile né prevenibile, ma esclusivamente imputabile a caso fortuito (in assenza di palesi violazioni del dovere di diligenza da parte del personale scolastico).
.
Una breve considerazione
Da qui si deduce che la responsabilità del Miur, che può in un secondo momento rivalersi sul docente per dolo o colpa grave, è oggettiva, quando la vicenda si configura come prevedibile ed evitabile. Le due condizioni rimandano ad una presenza attiva del docente.
Il riferimento è l’art. 2048 del Codice civile. Si legge nel secondo comma:” I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”
Il passaggio individua i responsabili e il limite temporale. Spesso però, i pochi che conoscono questo riferimento normativo ( mi riferisco all’art. e non al generico “Sono responsabili…”), non conoscono il comma successivo che richiama la condizione liberatoria: “le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto“
Concludo. Una sentenza da tener presente. Definisce i nostri doveri, ma anche i nostri diritti!
.
.
.