di Vincenzo Pascuzzi, La scuola brucia! / School is Burning!, 31.3.2020
– Premessa –
In base a quello che si può rintracciare e leggere in rete, la DaD – Didattica a Distanza – innescata dalla ministra Azzolina si può configurare come un abuso, una forzatura, un approccio sbrigativo, approssimato, “all’italiana” (o alla carlona, donchisciottesco, alla brancaleone, …. ) di un problema grave, serio e di una possibile “soluzione” che poteva avere una qualche validità, utilità e significato.
Invece dal Ministero di viale Trastevere è partito una specie di diktat; diktat che presidi-ds zelanti (non tutti ovviamente) hanno subito interpretato, lo, dettagliato, rafforzato e riversato sui docenti, facendo (o credendo di fare) bella figura nei confronti del Ministero stesso, delle famiglie, dell’opinione pubblica e mettendosi così al sicuro da possibili critiche, addebiti, accuse di omissioni. Altro notevole pregio e vantaggio per Ministero e presidi-ds è quello di aver addossato sulle spalle dei docenti tutte tutte le responsabilità dell’andamento e dell’esito dell’iniziativa DaD!
Requisizione
Nei fatti, i docenti hanno subito la requisizione dei loro computer privati, dei loro abbonamenti a internet, del loro ambiente familiare e casalingo privato (scrivania, sedie, luce elettrica, telefoni, ….); e ciò è avvenuto con atti para-amministrativi impropri, con quasi-intimidazioni mediatiche e collettive, con condizionamenti individuali o di gruppo. Insomma abusando, eccedendo di autorità, e con ciò compromettendo la c.d. RaR che pure poteva avere qualche senso e validità.
Lavoro coatto
Nelle condizioni sopra accennate, distorcere e ridurre il principio della libertà di insegnamento alla sola “scelta” delle modalità di effettuazione della DaD, ebbene questa distorsione configura la fattispecie del lavoro coatto o forzato ai sensi della Convenzione n. 20 dell’ILO
Studenti sprovvisti di computer o di connessione
Infine, il Ministero ha asfaltato le situazioni esistenti degli studenti che risultano sprovvisti di computer o di connessione: peggio per loro!
P.S. L’articolo “I docenti e la DAD: non SE farla ma COME farla” (TuttoscuolA, 30 marzo 2020) è attinente alle considerazioni svolte.
Definizioni da internet
►La requisizione è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta la proprietà) di un bene. È cioè un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un potere ablatorio, sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene, mobile o immobile, a motivo del superiore interesse pubblico, contro un indennizzo.
►Requisizione. Provvedimento con cui la pubblica amministrazione incide coattivamente sulla sfera patrimoniale del privato, come nel caso dell’espropriazione e dell’occupazione, privandolo della proprietà (requisizione in proprietà) o limitandolo nel godimento di un bene su cui vanta un altro diritto reale (requisizione in uso).
La requisizione ha carattere eccezionale ed è adottata per gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili (art. 835 c.c.) e nei casi in cui vi siano leggi speciali che la prevedono (per es., r.d. 1741/1940). Al soggetto privato che subisce la requisizione spetta una indennità commisurata secondo criteri individuati dalle singole disposizioni legislative.
►lavoro coatto: attività obbligatoria imposta al condannato
►Il lavoro forzato – o lavoro punitivo – è una forma di lavoro non spontaneo che può avere valore di punizione per l’infrazione di leggi che regolano la convivenza sociale o di occupazione a scopo di rieducazione e recupero. Nel primo caso costituisce una vera e propria pena ed è conseguente ad uno stato di detenzione.
Secondo la definizione contenuta nella Convenzione n. 20 dell’International Labour Organization, lavoro forzato è ogni lavoro o servizio imposto sotto minaccia di sanzioni e per il quale la persona non si è offerta spontaneamente.
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