DdL, dal 2016 i presidi potranno chiamare docenti non abilitati nella disciplina

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Alessandro Giuliani  La Tecnica della scuola  Martedì, 30 Giugno 2015.  

Lo prevede la riforma in via di approvazione. In pratica, un laureato in lettere ed abilitato solo all’insegnamento del latino potrebbe essere utilizzato per coprire “buchi” di cattedre di letteratura italiana: si legifera in parte quanto sta avvenendo dal 2009 con le classi di concorso atipiche e le tabelle di confluenza. Certo, stavolta non verranno scalzati i titolari della materia e nemmeno eventuali aspiranti abilitati: in loro mancanza, però, in classe potrebbe arrivare davvero dei prof non sempre all’altezza della situazione.

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Per i lettori della Tecnica della Scuola arriva un altro approfondimento sul testo del DdL 1934 approvato la scorsa settimana al Senato, proprio in queste ore approdato alla Camera per il – molto probabile – via libera definitivo prima della firma del Capo dello Stato al provvedimento.

Stavolta ci occupiamo del comma 78, riguardante per intero le nuove prerogative che la riforma assegna ai dirigenti scolastici in fatto di scelta del personale da assumere. Della prima parte del comma, quella relativa alla cosiddetta “chiamata diretta” attraverso gli ambiti territoriali si è già parlato molto: con la nuova norma (più articolata rispetto a quella approvata alla Camera il 20 maggio scorso) si stabilisce che “a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Il capo d’istituto, quindi, dopo aver sottoscritto il contratto con coloro che vantano una precedenza per motivi certificati di assistenza (per se stessi o per parenti o affini seguiti in via esclusiva), può scegliere il candidato che ritiene più opportuno e indicato al progetto formativo del proprio istituto.

Della seconda parte del comma 78, invece, si è parlato meno. Riguarda la possibilità che viene data, sempre al dirigente scolastico e dall’a.s. 2016/17, di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati”. Tale concessione ha alcuni limiti: i docenti individuati, si legge ancora nel DdL 1934, devono possedere “titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire”; inoltre non devono essere “disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.

Cosa significa? Che, laddove non vi sono docenti aspiranti della specifica abilitazione (quindi la classe di concorso è “esaurita”) non sarà necessario che il docente possegga la specifica abilitazione all’insegnamento della disciplina di cui la scuola è priva di titolare di cattedra: basterà che abbia conseguito il titolo di studio utile ad insegnare la materia. In pratica, un docente laureato in lettere ed abilitato solo all’insegnamento del latino o del greco potrebbe essere utilizzato anche per coprire “buchi” di cattedre di letteratura italiana.

Con il disegno di legge 1934, quindi, si dovrebbe in parte ripercorrere quanto sta avvenendo, dal 2009, con le classi di concorso atipiche e le tabelle di confluenza: con migliaia di docenti, in condizione di soprannumero, utilizzati su materie affini alle proprie. Con altrettanti colleghi abilitati, ma con meno punteggio in graduatoria, costretti a fare le valigie e a recarsi in altri istituti. Ora, stavolta, con l’applicazione del DdL, non verrà scalzato alcun titolare della materia. E nemmeno eventuali aspiranti abilitati, collocati negli albi territoriali. Ma in mancanza di questi, il risultato sarà che agli studenti non verranno assegnati docenti della materia: anziché chiamare un neo-laureato, arriveranno dietro la cattedra dei colleghi abilitati materia affini, che, per ovvi motivi, non sempre hanno la possibilità di raggiungere gli stessi obiettivi formativi.

Ora, se in futuro la revisione delle classi di concorso, attesa da sette anni, poteva far cadere questa soluzione “provvisoria”, dai più considerata ingiusta e anti-didattica, con l’approvazione della “Buona Scuola” potremo metterci l’anima in pace: in diversi casi, l’utilizzo dei prof su cattedre a loro non congeniali, sarà autorizzato per legge.

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