dall’ufficio stampa della Gilda degli insegnanti, 29.3.2024.
Il 26 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL Semplificazioni, con modifiche inerenti anche al comparto scuola.
Il 26 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL Semplificazioni, con modifiche inerenti anche al comparto scuola. Tra queste, l’articolo 16, che introduce la possibilità di confermare i docenti di sostegno precari su richiesta delle famiglie.
“Nel 2017 con il DLgs n.66, ricordo che fu varato un provvedimento analogo che poi risultò, dopo poco tempo, del tutto inapplicabile e finì nel dimenticatoio”. Sono le parole del Coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti Rino Di Meglio.
“E’ inaccettabile – commenta Di Meglio – che si intervenga con una proposta che risulta illegittima nella misura in cui non si rispettano le graduatorie, ricordo, infatti, che nel pubblico impiego l’assunzione tramite graduatorie deriva direttamente dai principi costituzionali.
In realtà, ammesso che sia applicabile, risolverebbe solo marginalmente il problema della continuità didattica.
Esiste solo un modo per affrontare la problematica del diritto deli disabili, ovvero un insegnante specializzato e stabile nel tempo.
Ritengo quindi doveroso – conclude il coordinatore nazionale della Gilda – avviare corsi di specializzazione, aperti a tutti, e munire le scuole di personale stabile e non precario per la gran parte come purtroppo avviene oggi”.
Ddl semplificazioni, cosa prevede?
Conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
Si interviene sul decreto legislativo n. 66/2017, al fine di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità. La proposta mira a introdurre un meccanismo volto a confermare, su richiesta della famiglia, il docente di sostegno (supplente al 31 agosto o 30 giugno) in servizio sul posto di sostegno nell’anno scolastico precedente, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato.
Al massimo due anni in uno
Si prevede che l’Ufficio Scolastico Regionale competente possa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire entro il 31 luglio precedente all’inizio dell’anno scolastico di riferimento. Lo studente può sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Si precisa inoltre l’obbligo per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie, di adottare gli strumenti della pagella elettronica, del registro online e del protocollo informatico.eADV
Scuole paritarie
Ulteriori misure sono volte a semplificare le procedure di accreditamento dei contributi da parte del Ministero, riducendo gli oneri a carico della pubblica amministrazione ed evitando che gli istituti in regola possano trovarsi in difficoltà finanziaria a causa dei ritardi negli accrediti.
Iscrizioni telematiche
A partire dall’anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni al primo e al secondo ciclo di istruzione saranno effettuate in modalità telematica attraverso la nuova piattaforma unica “Famiglie e studenti”, realizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per costituire un canale unificato di accesso alle informazioni detenute dallo stesso Ministero e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di semplificare l’erogazione dei servizi educativi.
Al fine di sollevare le famiglie dall’onere relativo alla produzione in formato cartaceo delle certificazioni o dei titoli di studio già conseguiti, il nuovo sistema di iscrizione realizzato sulla piattaforma consentirà alle istituzioni scolastiche statali di acquisire direttamente i dati e i documenti, necessari ai fini dell’iscrizione, che sono già in possesso dell’Amministrazione.
Semplificazioni al sistema 0-6 anni
Si introducono misure di semplificazione con riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, volte a:
- chiarire le caratteristiche distintive del servizio educativo per l’infanzia;
- definire i ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell’ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zerosei. Attualmente tale ripartizione di competenze è prevista solo nel Piano di azione nazionale pluriennale;
- semplificare e velocizzare l’adozione del Piano pluriennale, attualmente adottato, previa intesa in Conferenza unificata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- chiarire la validità dei titoli d’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia acquisiti in relazione alla normativa previgente.
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DDL Semplificazioni, Di Meglio: proposta inaccettabile ultima modifica: 2024-03-30T04:48:26+01:00 da