Decade la mobilità provinciale se è soddisfatta quella interprovinciale

Tecnica_logo15B

 Lucio Ficara, La Tecnica della scuola  3.5.2016

stazione-mobilita1

– Una delle domande più frequenti sulla mobilità 2016/2017 è: “Posso richiedere mobilità interprovinciale, avendo fatto anche quella provinciale?”. Di seguito alla suddetta domanda ne viene fatta un’altra: “In caso affermativo, quale delle due verrà accolta, in caso entrambe fossero soddisfatta?”.

Rispondiamo subito che è possibile fare contestualmente la domanda nella provincia di attuale titolarità e quella interprovinciale. Infatti nell’art.8 comma 1 dell’OM 241/2016 sulla mobilità è scritto che i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province.

Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare due diverse domande secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza. Nel comma 2 dello stesso art.8 è specificato, con assoluta chiarezza, che non si tiene conto della domanda di trasferimento o di passaggio relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia. Per cui è del tutto evidente che decade la mobilità provinciale se è soddisfatta quella interprovinciale. Per rafforzare il concetto che la mobilità interprovinciale prevale su quella provinciale, arriva il comma 3 del suddetto art.8, in cui è disposto che il trasferimento o il passaggio in altra provincia di un docente, ottenuto nel corso della FASE B o della FASE D della mobilità, annulla l’eventuale trasferimento o passaggio provinciale ottenuto dal medesimo docente nel corso della FASE A della mobilità.

La sede ottenuta dal medesimo in esito alla fase A, non è disponibile per le operazioni di mobilità interprovinciali. Stessa identica cosa accade per i docenti neoassunti da concorso nella fase B e C del piano straordinario di assunzioni. Infatti alcuni di questi docenti sono entrati in ruolo fuori dalla regione in cui hanno concorso, a causa degli algoritmi delle suddette fasi di immissioni in ruolo, e adesso vorrebbero fare rientro nelle regioni di residenza. Questi docenti che partecipano alla fase B della mobilità all’interno della provincia in cui sono entrati in ruolo, avranno l’opportunità di partecipare alla mobilità interprovinciale in FASE D.Bisogna sapere che il trasferimento in altra provincia di un docente neoassunto da concorso in fase B e C, ottenuto nel corso della FASE D della mobilità, annulla l’eventuale trasferimento o passaggio provinciale ottenuto dal medesimo docente nel corso della FASE B della mobilità. Per ottenere il trasferimento interprovinciale si possono chiedere sino a 100 ambiti e in aggiunta a questi, sino a 100 province.

Decade la mobilità provinciale se è soddisfatta quella interprovinciale ultima modifica: 2016-05-03T16:39:52+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl