Decreti di conferma in ruolo o di ripetizione dell’anno di prova: comunicati agli interessati entro il 31 agosto

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 6.11.2022.

Gilda Venezia

I docenti neoimmessi in ruolo devono svolgere l’anno di formazione e prova.

Da quest’anno il percorso è disciplinato dal DM 226 del 16 agosto 2022 che disciplina il nuovo percorso alla luce delle novità introdotte con il Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022.

Il nuovo decreto ricalca in gran parte quanto previsto dal precedente D.M. n. 850 del 27/10/2015.

IMPEGNO COMPLESSIVO

Le attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione. Viene dunque confermato l’impegno complessivo previsto in precedenza.

Per un approfondimento sul percorso di formazione e prova si rimanda a questo articolo.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

Al termine dell’anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’accertamento della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente conseguentemente all’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

A tal fine, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, al suddetto accertamento, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente, e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Per le finalità suddette per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è previsto l’allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze a tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Con successivo decreto ministeriale si provvede ad eventuale integrazione ed aggiornamento degli indicatori e dei descrittori di valutazione di cui al precedente periodo.

All’esito delle suddette attività (colloquio e test), il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto, nonché agli esiti della verifica effettuata tramite il test.

Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica (effettuata tramite il test) comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio sulla base dell’istruttoria compiuta e al parere del comitato di valutazione, comprendente le risultanze della valutazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto (colloquio e test). La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale è comunque nuovamente effettuato l’accertamento della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente. La conseguente valutazione potrà prevedere:

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

Pertanto i provvedimenti motivati (di conferma o di ripetizione dell’anno di prova) devono essere comunicati dal dirigente scolastico ai docenti interessati entro il 31 agosto. La mancata conclusione della procedura entro tale data o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

La stessa previsione era contenuta nel precedente decreto DM 850/2015 (art. 14 comma 5).

 

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Decreti di conferma in ruolo o di ripetizione dell’anno di prova: comunicati agli interessati entro il 31 agosto ultima modifica: 2022-11-06T21:00:04+01:00 da
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