Decreto Sostegni bis pubblicato in Gazzetta: tutte le novità sui concorsi scuola

tuttoscuola_logo14Tuttoscuola, 25.5.2021.

Aggiunta una classe di concorso STEM.

Gilda Venezia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sostegni bis con alcune novità per quanti riguarda i concorsi scuola. Innanzitutto le quattro classi di concorso STEM della scuola secondaria di secondo grado che a breve potranno svolgere il concorso ordinario, diventano cinque. Viene compresa la classe di concorso per la secondaria di I grado di Matematica e Scienze (A28) che prevede 3124 posti.

E le novità non finiscono qui. E’ stato previsto che tutte le prove che si svolgeranno per i concorsi già banditi faranno riferimento ai programmi di esame che sono nella tabella A dei concorsi Infanzia e Primaria e nella tabella E dei concorsi secondaria. Per la classe di concorso A28 che va ad aggiungersi alle 4 classi di concorso STEM, 20 quesiti verteranno su matematica, altri 20 su scienze. La prova durerà 100 minuti.

Altra novità: nel decreto Sostegni bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si parla più del termine del 31 agosto, ma di quello del 30 ottobre come limite massimo per le nomine delle classi STEM. Si precisa anche che nel frattempo se su quei posti sono state effettuate nomine di supplenza, la nomina si interrompe per far entrare il titolare.

Parleremo dei concorsi scuola riformati nella puntata di oggi, 26 maggio, alle ore 15.00, de “L’ora di buco, storie di vita scolastica”, la trasmissione radiofonica di Tuttoscuola su Radio Cusano Campus. Interverrà la segretaria Cisl Scuola, Maddalena Gissi e il nostro Sergio Govi proverà a rispondere alle domande degli ascoltatori relative ai concorsi. Seguici in diretta dalle 15.00 alle 16.00 su RadioCusano Campus on air su https://www.tag24.it/e 89.1 FM. Intervieni in diretta: invia i tuoi messaggi WhatsApp al 334 9229505

Di seguito il testo del decreto Sostegni bis che fa riferimento ai concorsi scuola (art. 59 del decreto legge 73).

Art. 59. Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei  docenti  di  posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure  concorsuali del personale docente.

1. Con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, i posti di  tipo comune e di sostegno nell’organico dell’autonomia sono destinati, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente,  fatto  salvo  quanto  disposto  dai commi seguenti.

2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 17, comma  2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo. Per lo stesso anno scolastico èi incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n. 96 da destinare alla procedura di cui al  comma  1-quinquies  del  medesimo articolo.

3. La graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e’ integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.

4. In via  straordinaria,  esclusivamente  per  l’anno  scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili  che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1,  2  e  3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali  numeri  498  e  499  del  21  aprile  2020  e successive  modifiche,  sono  assegnati   con   contratto   a   tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui  al  comma  1,  ai docenti che, contestualmente:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis,  della  legge  3 maggio 1999, n. 124 per  i  posti  comuni  o  di  sostegno,  o  negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono  iscriversi,  anche  con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono  il  titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) hanno svolto su posto comune  o  di  sostegno,  entro  l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di  servizio,  anche  non consecutive, negli ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre  quello  in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali  ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 e’  proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il  docente  risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i  candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo  1,  comma  117,  della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e’  superata  dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021,  o,  se successiva, dalla data di inizio  del  servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma  119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Il  giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di  cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, con riferimento alla procedura di cui al  comma 4,  sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti  vacanti  e  disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti  dei  componenti  e  le  modalità  di  espletamento  della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività  svolte,  compensi,  indennità,  gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria  per  i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza  annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge  27 dicembre 1997, n. 449,in deroga alla disciplina del decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, 56, nonché  in  deroga alla disciplina di cui al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge  13  luglio  2015,  n. 107, al decreto legislativo 13 aprile  2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono  secondo  le  seguenti  modalità semplificate:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una  unica  prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti  all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato  sulla  disciplina  della classe di concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa, nonchè sull’informatica e sulla lingua inglese.  Non  si  dà  luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione  si  riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la  non  contestualità delle  prove  relative  alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di  selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo  100  punti ed è superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70 punti;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli;

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni  di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;

Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermo restando i  programmi  concorsuali,  senza  che ciò comporti la riapertura dei termini per  la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di  partecipazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione sono altresì disciplinate le  modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso, la  commissione  nazionale  incaricata  di  redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle  commissioni  cui  spetta la valutazione della prova scritta e della  prova  orale,  i titoli valutabili e il relativo punteggio.

Con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,  senza  nuovi  e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza  con  le  riforme del Piano nazionale  di  ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell’ambito del percorso di formazione prova di cui all’articolo  1, comma  115,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  le  attività formative, le procedure  e  i  criteri  di  verifica  degli  standard professionali, le modalità di verifica in itinere e  finale  incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle  competenze e del portfolio professionale. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto  dal bando di concorso per la specifica  regione,  classe di concorso o tipologia di posto, in caso di  incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria di  cui al comma 10, lettera  d),  nel  limite  delle  facoltà  assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare  domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima  classe  di concorso o tipologia di posto per la  quale  non  hanno  superato  le prove. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022  in  ragione  degli  obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e  resilienza  circa il  rafforzamento  delle  materie  scientifiche  e   tecnologiche   e dell’elevato numero dei posti vacanti  e  disponibili,  le  procedure concorsuali ordinarie gia’ bandite, di cui al decreto  dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e  per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche  in  deroga  alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

Tabella A

        =======================================================

       |   Classe di concorso/Tipologia di     |               |

       |                posto                                |  Numero posti |

       +=====================================+===============+

       |            A020 – Fisica                       |      282      |

       +————————————-+—————+

       |          A026 – Matematica                |     1005      |

       +————————————-+—————+

       |      A027 – Matematica e fisica       |      815      |

       +————————————-+—————+

       |     A028 – Matematica e scienze     |      3124     |

       +————————————-+—————+

       |     A041 – Scienze e tecnologie     |               |

       |            informatiche                       |      903      |

       +————————————-+—————+

Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. 

La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti  sui  programmi  previsti  dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull’informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso  A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi  sono suddivisi tra 20 quesiti  di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso  A028  – Matematica e  scienze  i  40  quesiti  vertenti  sui  programmi  sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche  e  naturali. 

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in  modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di  100 minuti,  fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  di   cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione  si  riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la  non  contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il  punteggio minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la  data  del  31  luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di  cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle  istanze  o  la  modifica  dei requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  indetta  con  decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n.  499  per  le  classi  di  concorso interessate. Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di  concorso  necessari all’espletamento delle  procedure  di  cui  ai  commi 14 e 15.  La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e’ assegnata  con  affidamento  diretto  ad  una  o  più  università. Parimenti i  servizi  logistici  e  informatici  necessari  per   lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente  anche a  soggetti  in  house  rispetto  al  Ministero  dell’istruzione.  Le commissioni di concorso sono costituite  con  decreto  del  direttore generale  dell’Ufficio  scolastico   regionale   responsabile   della procedura che provvede entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione  in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova  scritta. E’ possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento  contestuale della prova orale, ferma restando l’unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50.

Al presidente ed ai componenti e al  segretario  delle  commissioni  che  concludono  le  operazioni concorsuali redigendo la graduatoria  entro  il  31  luglio  2021  e’ riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto  a  quello  previsto  a legislazione vigente, pari a due  volte  il  compenso  base  previsto dall’articolo 2, comma 1, numero 3),  comma  2  e  comma  3,  nonché dall’articolo  5,  del  Decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 24 aprile 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare  la congruità e l’equivalenza dei  quesiti,  di  redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova  orale, i requisiti  dei componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione  della  prova scritta e della prova orale.

17.  Le  graduatorie  delle  procedure  di  cui  al  comma  14  sono utilizzate per le immissioni in ruolo  relative  all’anno  scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di  ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con  conseguente  risoluzione  dei contratti di lavoro a tempo  determinato  nelle  more  stipulati  sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel  corso  degli  anni  successivi  con  priorità rispetto  alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in  caso  di  incapienza  dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere  disposte anche negli anni scolastici successivi,  sino  all’esaurimento  della graduatoria, nel limite delle  facoltà  assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l’anno  scolastico 2021/2022  si  applica   la   decorrenza   dei   contratti   prevista dall’articolo 58, comma 1 lett. b). Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria  per le corrispondenti classi di concorso,  anche  in  deroga  al  secondo periodo del  comma  13. 

Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  periodo precedente i posti delle  predette  procedure  concorsuali  ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti  vacanti  e  disponibili  nei limiti individuati da un  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il  Ministro per  le  pubblica  amministrazione.   Con   decreto   del   Ministero dell’istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione  limitatamente  alle  procedure  di  cui  al   periodo precedente. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro  7.684.000  per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77. Con  ordinanza  del  Ministro  dell’istruzione  sono  definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del  Capo  del  Dipartimento della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive modificazioni, relativi alle modalità di  svolgimento  in  sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al  31  dicembre  2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’articolo 1 del decreto legge  29  ottobre  2019,  n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi; 2) il comma 13 è abrogato.

 

 

Decreto Sostegni bis pubblicato in Gazzetta: tutte le novità sui concorsi scuola ultima modifica: 2021-05-26T17:57:58+02:00 da
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