Didattica a distanza: dal diritto alla disconnessione, al registro elettronico, alle misure di sicurezza sul lavoro

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di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 17.3.2020

– Stanno emergendo una pluralità di problematiche sulla didattica a distanza, che deve certamente essere una mera opportunità, frutto di un processo di condivisione e non di imposizione. Ma i diritti dei lavoratori, non sono stati sospesi, anche se è stata sospesa l’attività didattica. E bisogna ricordarsi che la didattica a distanza non sostituisce la didattica ordinaria, quella che è stata sospesa come da provvedimento governativo per far fronte all’emergenza coronavirus.

Il diritto alla disconnessione:

L’articolo 22 lettera c8 comma 4 del CCNL scuola del 2018 ricorda che “sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.
Quindi, questa materia è stata rimessa alla contrattazione integrativa. E le disposizioni previste a favore dei lavoratori, delle lavoratrici della scuola, devono essere ottemperate anche con la didattica a distanza. Non esistono deroghe.

Attenzione all’utilizzo del registro elettronico

L’emergenza “coronavirus” sta dimostrando quanto importanti possano essere le tecnologie e soprattutto internet, e nello stesso tempo quanto indietro siano le scuole italiane sul punto, stante una pessima pianificazione nazionale, stante una carenza di investimenti importanti, con la conseguenza che si scarica, come sempre, il peso sulle spalle del personale scolastico e delle famiglie. Come abbiamo scritto tra i primi in Italia su questo sito, l’art. 7 (commi 29 e 31) del DL 95/2012, come convertito il Legge, introduceva le pagelle ed registri on line, considerandoli come obbligatori a partire dal 2012/2013. Il comma 27 del citato provvedimento normativo però affermava che il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca doveva predisporre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, universita’ e ricerca e dei rapporti con le comunita’ dei docenti, del personale, studenti e famiglie. A ciò è poi seguì la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 2012 che in sostanza, pur essendo questa fonte normativa di terzo rango, prorogava l’applicazione della considerata normativa rendendo dunque, con riferimento al registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo. Il Garante per la Privacy che così scrive nella sua guida intitolata: “La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare” : “Iscrizione e registri on line, pagella elettronica In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”.
Il registro elettronico è un valido strumento, ma attenzione all’uso che se ne fa. Se non è a norma di legge si rischia di compiere degli illeciti. Bisogna ricordarsi che il Garante per la Privacy, come è stato per primo reso noto sul sito diritto scolastico.it a firma di Orecchioni, sta effettuando delle verifiche su un contenzioso nato proprio sulla questione del registro elettronico, e ciò che il garante ha chiesto è:
a) la base giuridica del trattamento; b) le misure con cui viene garantito il rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli interessati, in particolare attraverso le informazioni che devono essere fornite ai docenti, genitori e alunni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679, con specifico riferimento all’utilizzo del registro elettronico; c) il ruolo assunto dalla società in relazione al trattamento dei dati personali contenuti nel registro elettronico (es. responsabile del trattamento) in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, fornendo altresì copia dei relativi atti giuridici; d) le tipologie di dati trattati nell’ambito del suddetto registro, specificando quelle che devono essere obbligatoriamente inserite a cura della scuola; e) le istruzioni fornite al personale autorizzato ad accedere al registro elettronico; f) le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali trattati tramite il registro elettronico; g) i tempi di conservazione dei dati; h) l’eventuale valutazione di impatto effettuata ai sensi dell’art. 35 del Regolamento.
Questi aspetti, questi principi, interessano tutte le scuole italiane, non solo quella oggetto del contenzioso in questione.

La tutela di chi lavora al videoterminale e la zona grigia con il lavoro a “agile”

Il TU per la sicurezza, il DLGS 81 del 2008 all’articolo 173 afferma che per videoterminale si intende: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; per posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unita’ a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche’ l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; per lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.

L’articolo 175 afferma che il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivita’ mediante pause ovvero cambiamento di attivita’. Che le modalita’ di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. Ma in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Secondo l’INAIL: “L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l’apparato muscolo – scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento mentale”. Ed è per questo che i lavoratori esposti al rischio da VDT sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08, con particolare riferimento ai rischi per la vista e gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni previste dal D.Lgs 81/08, l’art. 178 assoggetta il datore di lavoro alla sanzione penale dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000, per la violazione dell’articolo 174; all’arresto da due a quattro mesi o all’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500, per la violazione dell’articolo 177 . L’articolo 177 è quello che prevede l’obbligo di informazione e formazione. Così si legge: “In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174; 2) le modalita’ di svolgimento dell’attivita’; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Ora nella scuola il lavoro agile,come ricorda la nota MIUR del 6 marzo, nella scuola è contemplato espressamente solo per il personale ATA o docenti inidonei, non per il personale docente. Il lavoro agile previsto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020 è disciplinato dall’articolo 18, al 23, della legge 22 maggio 2017, n. 81. In materia di sicurezza sul lavoro l’articolo 18 comma 2 afferma che il datore di lavoro e’ responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa. Mentre l’articolo 19 comma 1 afferma che l’accordo relativo alla modalita’ di lavoro agile e’ stipulato per iscritto ai fini della regolarita’ amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresi’ i tempi di riposo del lavoratore nonche’ le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Dunque, il datore di lavoro ha delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro espressamente ben definite per chi attua il lavoro agile, e per chi non vi rientra, ma si trova in una zona grigia, che è quello del personale docente nel caso della didattica a distanza, bisogna trovare il giusto equilibrio. Non si è esenti dal rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Dal momento in cui si esercita la didattica a distanza che la scuola ha l’obbligo di attivare, spetta alla dirigenza scolastica adottare le misure di sicurezza, a partire da quelle informative, a tutela dei lavoratori che operano ad esempio dal proprio domicilio.

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Didattica a distanza: dal diritto alla disconnessione, al registro elettronico, alle misure di sicurezza sul lavoro ultima modifica: 2020-03-17T07:23:45+01:00 da
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