L.L. La Tecnica della scuola 30.10.2015.
Con Nota prot. n. 15099 del 26 ottobre 2015 l’Ufficio scolastico umbro ha espresso il proprio parere in merito al caso di un docente che rassegna le proprie dimissioni.
La regola generale vigente in materia scolastica permette al personale della scuola di rassegnare le dimissioni anche in corso d’anno, ma con decorrenza solo dal 1° settembre dell’anno successivo, come prevede l’art. 1 del DPR 28/4/1998, n.3511. Nel frattempo il dipendente deve prestare il suo regolare servizio.
Tuttavia, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, il rapporto di pubblico impiego privatizzato è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili.
Quindi, le dimissioni del lavoratore determinano la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, per cui non è più necessario, perché siano efficaci, il provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione.
Proprio alla luce della privatizzazione del pubblico impiego, secondo l’U.s.r. anche nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro derivi dalla volontà del dipendente è necessario prevedere un termine di preavviso. In questo periodo, il rapporto di lavoro continua, quindi il dipendente lavora, con la permanenza delle reciproche obbligazioni delle parti.
Questo però non impedisce che, nell’ipotesi di dimissioni, il dipendente che recede dal contratto possa validamente manifestare la volontà di pervenire alla risoluzione del rapporto con effetto immediato: andrà ovviamente incontro alle connesse conseguenze economiche (indennità di mancato preavviso con applicazione dell’ art. 23 CCNL 2006/09).
In questo caso, secondo l’Usr, il Dirigente Scolastico dovrà diffidare il dipendente a riprendere immediatamente servizio, avvertendolo delle conseguenze connesse alla rinuncia del periodo di preavviso. Se, a seguito di ciò, il dipendente non riprenda effettivo servizio, il Dirigente dovrà attivare il procedimento di decadenza.
A tale proposito, il procedimento della decadenza è stato abrogato implicitamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui art. 55 quater, primo comma, lett b), prevede quale specifica ipotesi di illecito disciplinare, punito con il licenziamento con preavviso, l’ “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’ arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’ amministrazione”.
Però, rileva l’U.s.r., se da un lato l’istituto della decadenza è stato implicitamente abrogato per le assenze prive di valida giustificazione, dall’altro rimane valido in caso di dimissioni volontarie del lavoratore con rinuncia al preavviso.
Ai fini della sostituzione del docente che si è dimesso, se trattasi di posto che si rende vacante e disponibile prima del 31 dicembre, la nomina avverrà ad opera dell’ATP.