Diploma magistrale a indirizzo linguistico, CdS: nei concorsi è equiparato al diploma magistrale

di Rosalba Sblendorio, Studio Rando Gurrieri, 19.11.2019

– Il diploma magistrale sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso un istituto magistrale è equiparato al diploma magistrale ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e della partecipazione ai relativi concorsi per il reclutamento del personale docente.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 7058 del 17 ottobre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’attenzione dei Giudici amministrativi.

Il Caso

Gli appellanti sono in possesso del diploma di maturità magistrale con sperimentazione linguistica. Tale titolo è stato conseguito nell’anno scolastico 2001/2002. È accaduto che con d.m. n. 374/2017 indetto per l’aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono stati indicati tra i requisiti per la presentazione della domanda per l’inserimento in II fascia, il possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002. È stato, invece, «escluso in modo esplicito il diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico […], posseduto dagli odierni appellanti». Tale titolo, in buona sostanza, non è stato ritenuto titolo abilitante per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Il decreto ministeriale su richiamato, pertanto, è stato impugnato. Tuttavia, in primo grado, il ricorso proposto dagli appellanti è stato rigettato.

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l’iter logico-giuridico di quest’ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS

Il rigetto del ricorso degli appellanti da parte del Giudice di primo grado è fondato sul fatto che il piano di studio seguito dai ricorrenti per il conseguimento del relativo diploma «non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio». Per tal verso – ad avviso del Tar – l’esclusione operata dal decreto ministeriale impugnato è legittima.

Di diverso parere è il Consiglio di Stato.

Vediamo perché.

Secondo il Giudice d’appello, il diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un istituto magistrale entro l’anno scolastico 2001-2002, è un titolo che:

  • consente la partecipazione ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare (art. 2 d.m. 10 marzo 1997);
  • conserva «in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare, con conseguente possibilità per coloro che ne sono in possesso di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare» (art. 15, D.p.r. n. 323/1998).

A questo deve aggiungersi che l’art. 279 del D.Lgs. n. 297/1994 ha riconosciuto piena validità agli studi compiuti nelle scuole interessate dalla sperimentazione, intesa, questa, come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture.

I corsi di sperimentazione (sia a indirizzo linguistico che a indirizzo pedagogico), infatti, quando la sperimentazione è autorizzata in un istituto magistrale, in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è compreso l’insegnamento della lingua straniera e la formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, se tenuti in contemporanea e se articolati in cinque anni di studio, offrono la possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388).

Da tanto, ad avviso del Consiglio di Stato, appare evidente che il diploma magistrale e quello di maturità linguistica rilasciati al termine del quinquennio sono da equipararsi(Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850). Con conseguente «rilevanza del diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un istituto magistrale, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e della partecipazione ai relativi concorsi per il reclutamento del personale docente».

Tornando al caso in esame, gli appellanti sono in possesso del diploma sperimentale innanzi citato, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; una circostanza, questa non contestata, né smentita dalla controparte. Ne discende che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il loro titolo è equiparato al diploma magistrale e, pertanto, assume rilevanza ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e ai fini della partecipazione ai relativi concorsi per il reclutamento del personale docente. Con l’ovvia conseguenza che appare illegittima la loro esclusione dal decreto ministeriale impugnato. In virtù di tanto, quindi, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato tale decreto nei limiti di quanto su detto.

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