Diplomati magistrale, supplenza dopo sentenza negativa non vale per ricostruzione carriera. Decreto scuola

Orizzonte_logo14 Orizzonte Scuola, 25.11.2019

– Diplomati magistrale: decreto scuola assicura continuità didattica ma anno di servizio non è valido ai fini dell’eventuale ricostruzione di carriera né ai fini della maturazione dell’anzianità economica. Licenziamento nel caso in cui la sentenza venga notificata entro i primi 20 giorni di lezione.

Continuità didattica

Ricordiamo che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione si sono espressi negativamente in merito al diritto dei diplomati magistrali ad essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento. Pertanto, coloro i quali sono inseriti con riserva nelle GaE (ed hanno ricevuto un incarico al 31/08 o al 30/06) o sono stati assunti in ruolo con riserva e hanno ancora il contenzioso in corso, rischiano di ricevere le sentenze di merito, che (verosimilmente) si conformeranno ai pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, nel corso dell’anno scolastico, con la conseguenza di dover lasciare l’incarico.

Come già fatto con il decreto dignità, il decreto scuola interviene per la continuità didattica, non limitando la misura al corrente anno scolastico.

Nello specifico, il decreto scuola prevede che:

  • le sentenze vengano eseguite dal Miur entro i 15 giorni successivi alla notifica;
  • quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, il Miur provveda a:

– trasformare i contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

–  trasformare i contratti a tempo determinato, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Sentenze entro o successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni

Evidenziamo che nel testo del decreto si prevede che il Miur intervenga trasformando i contratti, nel caso in cui le sentenze vengano notificate successivamente al ventesimo giorno dell’inizio delle lezioni. Tale termine dei 20 giorni si richiama a quanto previsto dal D.lgs. 297/94 (Art. 461), secondo cui:

  • non possono essere disposti spostamenti di personale dopo venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico;
  • qualora il provvedimento, che comporti lo spostamento di personale già in attività di insegnamento, venga adottato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, il raggiungimento della nuova sede avverrà dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.

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Diplomati magistrale, supplenza dopo sentenza negativa non vale per ricostruzione carriera. Decreto scuola ultima modifica: 2019-11-25T09:03:38+01:00 da
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