di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 3.12.2020.
Ieri abbiamo dato notizia della sottoscrizione all’ARAN della Preintesa relativa all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero relativo al comparto Istruzione (Scuola, Università e AFAM) e Ricerca che riguarda oltre 1 milione di dipendenti.
COMUNICATO ARAN
Il Ministero ha in proposito illustrato i principali aspetti di novità.
Quali sono i servizi pubblici essenziali
L’Accordo viene applicato a tutto il personale scolastico, esclusi i dirigenti, e attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 in materia di servizi pubblici essenziali.
Nella scuola, vengono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami finali e di idoneità, l’igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.
Definizione dei contingenti
L’Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, educativo e ATA necessari per assicurare il funzionamento.
Un successivo Protocollo d’intesa, da definire presso ogni Istituto, stabilirà il numero dei lavoratori interessati e le regole per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.
Il Protocollo deve essere stipulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Indizione dello sciopero
L’intesa disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, le modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all’istruzione e all’attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.
La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero deve inoltre contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve; e deve riportare anche le motivazioni.
Dichiarazione di adesione allo sciopero
In caso di sciopero, i dirigenti scolastici dovranno invitare il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo.
La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l’istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l’erogazione.
Quando non si può scioperare
Non possono essere proclamati scioperi:
- dall’1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
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Diritto di sciopero, le principali novità dopo la preintesa ultima modifica: 2020-12-04T04:54:19+01:00 da