Docente in esubero provinciale: cosa succede?

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 18.2.2023.

Utilizzazione su altra CDC o sul potenziamento dell’offerta formativa. Chiarimenti.

Gilda Venezia

Può accadere che nella scuola, a causa soprattutto del calo delle iscrizioni degli alunni, si verifichi una contrazione dell’organico. La riduzione dell’organico può essere determinata anche da altre cause quali il ridimensionamento della rete scolastica (aggregazioni, fusioni fra scuole, ecc.).

Per questo motivo annualmente vengono stilate le graduatorie interne d’istituto che hanno proprio lo scopo di individuare i docenti sovrannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione. Chiaramente il docente in questione verrà trasferito (a domanda o d’ufficio) in un’altra scuola della provincia in questione.

ESUBERO PROVINCIALE

Può accadere altresì che dopo le operazioni di mobilità e quindi dopo i trasferimenti volontari e d’ufficio, per una determinata classe di concorso, permanga la situazione di esubero a livello provinciale.

Tale circostanza è comunicata dagli uffici scolastici provinciali con appositi avvisi dove vengono indicate le classi di concorso in esubero dopo le operazioni di mobilità.

COME VENGONO GESTITI GLI ESUBERI?

I docenti in appartenenti a classi di concorso in esubero possono presentare domanda di utilizzazione. Questa ha infatti come obiettivo primario quello di realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero. Qualora la domanda non venga presentata, saranno trattati d’ufficio.
Ricordiamo che l’utilizzazione è un movimento che, insieme all’assegnazione provvisoria, riguarda l’organico di fatto. Pertanto può accadere che una cattedra non sia disponibile per le operazioni di mobilità (organico di diritto) ma lo sia per le operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria (organico di fatto).

UTILIZZAZIONE

Innanzitutto, il CCNI delle utilizzazioni prevede che i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale (quindi abilitazione e superamento dell’anno di prova).

Inoltre, il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

  1. insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  2. altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
  3. insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

UTILIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI

Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A,

che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei
limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D. Lgs. 61/2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

c) in base a quanto disposto dall’art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;

d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;

e) per l’attuazione di progetti ai sensi dell’art 1 comma 65 della legge 107/15, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel rispetto dell’orario contrattuale, i docenti dell’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che siano in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 2 – Tabella del personale docente ed educativo.

In assenza di personale docente dell’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell’ambito delle classi A-29, A-30 e A-56 in possesso dei titoli previsti dal D.P.R. 19/16 e successive modifiche;
  • docenti di cui all’art. 2 comma 1 lettera m) del presente C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 2 – Tabella del personale docente ed educativo

UTILIZZAZIONE SUL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA

Qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all’eccedenza di personale.

In sostanza, se al termine delle operazioni di utilizzazione il docente non dovesse essere essere utilizzato su alcuna classe di concorso, sarà utilizzato d’ufficio in una scuola della provincia sul potenzialmento dell’offerta formativa.

Docente in esubero provinciale: cosa succede? ultima modifica: 2023-02-20T05:34:46+01:00 da
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