Orizzonte Scuola, 8.4.2019
– Si dichiara tale in assenza di cattedra vacante in organico.
Il docente viene dichiarato soprannumerario se nell’organico dell’anno successivo non risulta più disponibile la cattedra completa. Niente esubero se si libera una cattedra per pensionamento, che risulta vacante in organico
Una lettrice ci scrive:
“Quest’anno sarò perdente posto nella scuola dove sono titolare, una mia collega però già risulta tra i pensionamenti avendo fatto la domanda. Volevo sapere se il suo posto sarà il mio rientro o sarà assegnato ai trasferimenti?”
Il docente dichiarato soprannumerario nel corrente anno scolastico può presentare domanda cartacea di trasferimento, oltre i termini di presentazione previsti nell’OM sulla mobilità, e può farlo entro 5 giorni dalla data di notifica della sua soprannumerarietà.
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo è il CCNI sulla mobilità, dove, nell’art.19, valido per la scuola dell’Infanzia e Primaria, e nell’art.21, valido per la scuola Secondaria I e II grado, si stabilisce che i dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie interne di istituto, che devono essere pubblicate all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento , devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero.
I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.
Domanda di trasferimento, può essere condizionata
Il docente dichiarato soprannumerario può presentare domanda condizionata di trasferimento se desidera rimanere nella scuola di titolarità e intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo.
Per condizionare la domanda il docente dovrà rispondere negativamente al quesito riportato nella relativa casella della sezione “Docente soprannumerario” del modulo-domanda:
“ Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
In questo caso il docente non viene trasferito e la sua domanda sarà annullata se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento per disponibilità di cattedra determinata da movimento in uscita
Conclusioni
La nostra lettrice non sarà dichiarata soprannumeraria anche in presenza di una riduzione nella disponibilità di cattedre nella sua scuola di titolarità.
Si ritiene utile sottolineare, infatti, che in presenza di contrazione nell’organico della scuola il docente che rischia l’esubero, può non essere dichiarato soprannumerario se nel nuovo organico viene costituita una cattedra orario esterna con completamento in altri istituti oppure si libera una cattedra in seguito ad un pensionamento, cattedra che dovrà risultare vacante nell’organico dell’anno scolastico successivo
L’ultimo caso è quello che interessa direttamente la nostra lettrice per la quale il prossimo anno risulterà disponibile la cattedra resa vacante dal pensionamento della sua collega. Questa cattedra, infatti, deve essere prioritariamente assegnata al docente titolare nella scuola e non, come teme la nostra lettrice, alla mobilità
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Docente soprannumerario nel corrente anno scolastico ultima modifica: 2019-04-09T05:12:18+02:00 da