Orizzonte Scuola, 21.10.2019
Sicurezza e responsabilità nel tragitto fra plessi di una stessa scuola
Una docente scrive: “Pongo una questione importante su sicurezza e responsabilità. A causa di lavori in sede e non ancora conclusi, la maggior parte delle classi del biennio del liceo in cui insegno sono costrette a spostarsi durante la giornata dalla sede centrale alla succursale e viceversa. Per gli spostamenti – circa 10 minuti a piedi con attraversamento di strade e quant’altro – il DS ha disposto alcuni docenti in qualità di accompagnatori. Pertanto, succede di dover condurre la classe di oltre 20 alunni nel cambio d’ora e non mi è stata neanche assegnata. Chiedo se sia possibile tale disposizione e, soprattutto, a chi appartenga la responsabilità in caso di incidente nel tragitto? Inoltre, domando se sia legittimo richiedere almeno la presenza di due docenti o di un docente e un collaboratore scolastico durante il percorso fra i plessi?”
Si cercherà di rispondere sulla questione rilevata dal punto di vista contrattuale, normativo e assicurativo.
Innanzitutto i CC.NN.LL. 2006/2009 e 2016/2018 del comparto scuola, entrambi vigenti ai sensi dell’art. 1 comma 10 dell’ultimo CCNL firmato in sede Aran il 19 aprile 2018, non affrontano in modo precipuo tale casistica e non chiariscono le modalità degli spostamenti esterni dei dipendenti e degli utenti del servizio pubblico.
D’altra le stesse fonti contrattuali chiariscono che “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” e – per quanto concerne la quota orario della mensa – che “per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica”.
Come si può appurare né in queste asserzioni né in altri articoli non si fa affatto menzione del tragitto da un plesso a un altro o dei temporanei trasferimenti tra edifici scolastici cui i docenti e gli studenti potrebbero effettuare quotidianamente per varie motivazioni (per es. necessità di raggiungere altre aule, la palestra, la refezione, l’auditorium, ecc.).
Il decreto legge n. 148/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito nella L. n. 172/2017, all’art. 19bis “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” dispone che “1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.
Pure in questa circostanza il legislatore si è soffermato sulle responsabilità del personale legate alle pertinenze di una istituzione scolastica e non ha previsto oneri e obblighi per il docente che potessero richiamare l’art. 2048 del Codice Civile , la cosiddetta “culpa in vigilando”.
È anche vero che alcuni Dirigenti Scolastici, al fine di non incorrere nell’attribuzione di responsabilità per eventuali infortuni agli studenti dovuti alla mancanza di misure organizzative quali la sorveglianza, emanano disposizioni interne affinché i docenti garantiscano sempre la vigilanza sugli alunni e, in questo senso, li rendono rispondenti della incolumità dei ragazzi a loro affidati.
Pertanto, per rispondere alla collega di cui al quesito iniziale e sapendo dell’orientamento giudiziale spesso sfavorevole verso il comportamento negligente dei docenti in tema di vigilanza, il suggerimento è di contrarre una polizza assicurativa che possa coprire la rivalsa della scuola di appartenenza a sua volta condannata a risarcire lo studente.
Si ricorda in materia di infortuni che per l’Inail – circolare n. 28/2003 “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi” – in merito agli eventi lesivi occorsi, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965, i docenti “al pari degli altri lavoratori” risultano assicurati se durante le attività:
- fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
- sono direttamente adibiti alle esperienze tecnico-scientifiche, alle esercitazioni pratiche (ossia l’esercizio ripetitivo e l’applicazione sistematica e costante dell’apprendimento; l’educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e quella ludico-motoria nelle scuola primaria e dell’infanzia; le attività di sostegno che si esplicano nell’assistenza e nelle esercitazioni pedagogiche e pratiche nelle ore di servizio, nonché ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 della L. n. 104/1992 sono a rischio in quanto soggette alle condizioni psico-fisiche dell’alunno in situazione di disabilità), alle esercitazioni di lavoro (ossia la conseguenza concreta di un insegnamento teorico impartito come per esempio i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo).
La Circolare suindicata afferma che “le considerazioni sin qui svolte valgono per l’intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti. Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell’operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994)”.
Per gli studenti, invece, riporta testualmente che “a differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge”.
Inoltre, lnail con la circolare n. 79/2004 – “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi” – chiarendo nuovamente che gli studenti sono soltanto assicurati per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche, per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro, nei “momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc)” rientranti “nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento” e “con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale ricorre l’obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere”.
Si conclude indicando l’approndimento raggiungibile al link https://www.orizzontescuola.it/la-copertura-assicurativa-degli-studenti-impegnati-nellalternanza-scuola-lavoro-pcto/ per le questioni inerenti la copertura assicurativa durante le attività di alternanza scuola lavoro.
(Fonti: D.P.R. n. 1124/1965; Codice Civile art. 2048; Inail circ. n. 28/2003 e n. 79/2004; L. n. 172/2017; C.C.N.L. 2006/2009 e C.C.N.L. 2016/2018).
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Docenti e alunni si spostano da un plesso all’altro: sicurezza e responsabilità ultima modifica: 2019-10-21T21:36:42+02:00 da