Docenti e Ata, compensi accessori vanno richiesti alla fine delle lezioni

Gilda Venezia

Manca veramente poco alla fine delle lezioni. Entro l’11 giugno le scuole italiane, primaria e secondaria di I e II grado, chiudono i battenti per quanto riguarda le lezioni. Docenti e personale Ata, subito dopo la fine delle lezioni, dovranno richiedere i compensi accessori per tutte le attività svolte durante l’anno scolastico e che devono essere retribuite attraverso il fondo del miglioramento dell’offerta formativa.

Fondi di Istituto per compensi accessori

Ai sensi dell’art.40 del CCNL scuola 2016-2018, è stato creato un nuovo fondo per retribuire gli insegnanti e personale Ata che si sono impegnati oltre il loro regolare orario di servizio, tale fondo prende il nome di Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Confluiscono in tale fondo, denominato appunto FMOF, “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Nel nuovo Fondo suddetti, confluiscono altresì i soldi destinati alla valorizzazione professioanle:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4)
del presente CCNL; (tale norma è stata poi modificata dalla legge di bilancio 2020)
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.

I fondi del merito senza vincolo di destinazione

La Legge di bilancio 2020 ha disposto che le risorse destinate alla valorizzazione del merito, il cosiddetto bonus del merito, siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa di Istituto in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione” , come specificato all’art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Il termine utilizzato dalla legge, “senza ulteriore vincolo di destinazione” ha generato interpretazioni diverse e non in linea con il contratto collettivo nazionale della scuola. C’è chi ha pensato che il vincolo di destinazione sia stato allargato anche al personale Ata oltre a quello già di prima destinazione, ovvero i soli docenti, c’è chi invece ha pensato di “destinare” questi soldi ad altri capitoli di spesa e non più alla valorizzazione professionale.

Come richiedere i compensi aggiuntivi

Per richiedere i compensi aggiuntivi da parte dei docenti e del personale Ata, è bene presentare alla scuola, entro il mese di giugno, una relazione scritta in cui si dettaglia il lavoro svolto e le ore dedicate al suo svolgimento. Bisogna ricordare che per le ore svolte in aggiunta all’orario di servizo ma non di insegnamento, come per esempio quelle fatte per svolgere il compito di coordinatore del Consiglio di classe o il coordinatore di dipartimento, vengono retribuite 17,50 euro all’ora, le ore aggiuntive di insegnamento per esempio per corsi di approfondimento, vengono retribuite 35,00 euro all’ora, mentre le ore aggiuntive per i corsi di recupero per lo studente con sospensione di giudizio, vengono retribuite 50,00 euro all’ora.

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Docenti e Ata, compensi accessori vanno richiesti alla fine delle lezioni ultima modifica: 2022-05-21T04:58:19+02:00 da

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