Docenti in servizio su più scuole. Come decidere la ripartizione degli impegni?

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Orizzonte Scuola, 17.1.2018

– Fermo restando che le ore funzionali all’insegnamento sono 40 + 40 per tutti, analizziamo come gestire gli impegni per i docenti in servizio su più scuole, di ruolo o precari (la normativa è uguale).

Gli obblighi dei docenti in riferimento all’attività d’insegnamento e alle ore funzionali all’insegnamento sono contenuti negli artt. 28 e 29 del CCNL/2007.

In particolare le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:

Fino a 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni:

Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado) sono comprese anche:
1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative”):
1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative.

Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.

Fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.

Nella programmazione di tali ore occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore.

I due tipi di impegni (ore per collegio docenti e sue articolazioni e ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione) non possono essere sommati.

Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”.

Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.

Dalle 40+40 ore sono esclusi gli impegni per gli scrutini intermedi e finali:
tali operazioni, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, sono un atto dovuto dal docente e non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno sono ore da retribuire.

Rientrano altresì negli adempimenti individuali dovuti (anch’essi esclusi dalle 40+40):
a) La preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) La correzione degli elaborati;
c) I rapporti individuali con le famiglie.

Il Piano delle attività è deliberato dal collegio dei docenti ed è obbligatorio per tutti i docenti.

Riportiamo alcuni punti fondamentali che dirigenti e docenti devono tenere presente:

  • Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti:
    Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.
  • I tempi di convocazione degli organi collegiali sono demandati al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente: Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all’art. 1 prescrive:
    “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.
    La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”.
    La circolare citata dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali.
    L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata dal docente come se fosse un’assenza tipica
  • La riunione collegiale (collegio docenti, consiglio di classe ecc.) può anche durare oltre l’orario previsto (tenendo presente gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile), ma il docente dovrà conteggiare l’orario effettivo della durata:
    es. durata del collegio dei docenti stabilita per due ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore.
    Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi docenti (fino a 40 ore).+
  • Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore:
    Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.
  • Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel “giorno libero”: Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo.
  • Se il docente ha già raggiunto le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e sono previsti altri incontri, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive (17,50 all’ora) o all’esonero dalla partecipazione.

Il CCNL/2007 non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo d’istituto anche qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe.
Per queste ultime, come detto in premessa, spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei”) non superi le 40 ore annue.

Non sono maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento per il docente che accetta ore eccedenti il proprio orario di obbligo (fino alle 24 ore):

Il tetto massimo delle 40 ore vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ne consegue che chi ha più ore rispetto l’orario d’obbligo d’insegnamento avrà maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione; non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento.

Le attività di programmazione o l’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni o gli incontri collegiali svolti dopo il termine delle stesse (esclusi gli scrutini/esami e gli atti relativi alla valutazione) rientrano nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto per i consigli di classe e collegi docenti. A nulla rileva il fatto che le attività in questione siano svolte di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.

Di conseguenza nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività i docenti non possono essere obbligati (un ordine di servizio in tal senso è da ritenersi illegittimo):

  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Un caso particolare: Docenti che svolgono servizio in più scuole ed eventuale coincidenza tra attività collegiali

Partiamo da un punto: non esiste nessuna norma o disposizione specifica che indichi che il docente che svolge servizio in più scuole debba partecipare alle attività funzionali all’insegnamento in proporzione al proprio orario di servizio in ciascuna scuola.

Dobbiamo però dire che per dirimere la questione non ci sarebbe bisogno di una disposizione specifica perché il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
Tale principio è estensibile alle ore funzionali all’insegnamento, pertanto i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal Piano delle attività (40 +40 ore) proporzionale al loro orario di lezione settimanale svolto in ciascuna scuola, o comunque la somma delle ore di tali incontri collegiali non potrà superare quella che il docente avrebbe svolto prestando servizio in una sola scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.

Non possiamo infatti immaginare che un docente che presta servizio per 9 ore nella scuola A e 9 ore in quella B svolga fino 40 ore di collegi docenti nella scuola A e fino 40 in quella B.

I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso orario d’insegnamento (18 ore nel nostro esempio) ma svolte in una sola sede.

Sarà quindi cura dei dirigenti delle due (o più) scuole fare in modo che il docente abbia un impegno proporzionale al proprio orario di servizio, decidendo fin dall’inizio a quali incontri il docente dovrà partecipare in relazione al Piano delle attività di ciascuna scuola.

Detto questo può succedere però che un docente che presta servizio in più scuole abbia attività collegiali coincidenti (es. 2 collegi docenti nello stesso giorno).

Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere:

Es. l’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo scrutinio)che si svolge nello stesso giorno nella scuola B.

È inutile precisare che la presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.

Sarà comunque cura del docente accordarsi con i rispettivi dirigenti.

Particolare attenzione dovrà invece essere posta quando il docente ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale:
Es. docente che insegna nella scuola A con attività d’insegnamento diurna e nella scuola B con attività d’insegnamento serale. Nella scuola A si svolgerà un incontro collegiale nello stesso giorno in cui il docente ha attività d’insegnamento nella scuola B.

Si chiede quindi quale impegno abbia la “priorità”: la lezione o la riunione collegiale?

Non esiste una norma o circolare che dica esplicitamente quale impegno collegiale abbia la priorità sull’altro, ma il Decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) agli artt. 5, 7 e 8 trattando nello specifico degli organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori dà sicuramente qualche indicazione ed è l’unica norma a cui fare riferimento.

L’art. 5 comma 8 indica che “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni..”

L’art. 7 comma 5 specifica che “Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione”.

Lo stesso è indicato per il consiglio d’istituto (art. 8 comma 9): “Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione”.

Non vi è quindi nessun dubbio nell’affermare che la lezione del docente ha la priorità sulle riunioni degli organi collegiali, i cui incontri dovranno necessariamente svolgersi in orari non coincidenti con le lezioni (specificando così un’“importanza” o “priorità” della lezione rispetto agli incontri collegiali) e le cui decisioni oltretutto possono essere raggiunte con l’espressione della maggioranza dei docenti.

Ricordiamo inoltre che per i consigli di classe, al di fuori dell’ipotesi degli scrutini, non vi è il vincolo del “quorum strutturale” affinché l’adunanza sia valida.

Non a caso l’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 afferma che “Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica”.

Non è compreso il consiglio di classe la cui adunanza sarà valida anche se non si raggiunge la metà dei componenti più uno.

Si è però dell’avviso che la riunione del consiglio di classe dovrà prevalere sulla lezione (o su qualsiasi altro impegno collegiale) nel solo caso degli scrutini.

Ricordiamo infatti che a differenza delle “normali” sedute del consiglio di classe lo scrutinio, per essere valido, ha bisogno della presenza di tutti i docenti.

Pertanto il consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (senza inoltre dimenticare che lo scrutinio è un atto dovuto da parte del docente). In questo caso quindi lo scrutinio (e solo questo) prevarrà sulla lezione.

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Docenti in servizio su più scuole. Come decidere la ripartizione degli impegni? ultima modifica: 2018-01-17T12:33:03+01:00 da
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