Docenti: legittima la previsione necessaria del titolo abilitante per partecipare al concorso

di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 28.1.2020

– I soggetti in possesso della sola laurea, senza abilitazione all’insegnamento, non possono partecipare al concorso bandito, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado. Tale esclusione non è illegittima dal punto di vista costituzionale in quanto la previsione necessaria del titolo abilitante è conforme al principio di ragionevolezza.

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 16 del 2 gennaio 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

I ricorrenti sono docenti in possesso di laurea che hanno fatto domanda di partecipazione al concorso, bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 106 del 23 febbraio 2016, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado. Il bando di tale concorso, tra i requisiti, ha previsto che legittimati a partecipare sono solo i docenti che hanno conseguito l’abilitazione, escludendo gli altri, compresi quelli in possesso della sola laurea. I ricorrenti, pertanto, ritenendo illegittima l’esclusione in questione, hanno impugnato detto bando dinanzi al Tar. È accaduto che il loro ricorso è stato rigettato.

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l’iter logico-giuridico seguito da quest’ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS.

Innanzitutto, i Giudici amministrativi richiamano la Legge n. 107/2015 e in particolare il suo art. 1, comma 110. In virtù di tale disposizione, a decorrere dal concorso pubblico indetto per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, possono partecipare esclusivamente:

  • i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento;
  • per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Chiarito questo, ad avviso del Consiglio di Stato, il bando di concorso in esame:

  • ha dato applicazione alla norma su menzionata;
  • non ha previsto deroghe;
  • non ha ritenuto di richiamare vecchi titoli di accesso all’insegnamento.

L’esclusione operata dalla disposizione in oggetto e applicata dal bando è abbastanza chiara e non può essere superata attraverso un’interpretazione diversa, «neppure ove questa fosse costituzionalmente orientata» (Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7789).

In particolare l’esclusione in questione non è illegittima dal punto di vista costituzionale. Un’illegittimità, questa, che, al fine di consentire l’accoglimento dell’impugnazione dei ricorrenti, non potrebbe neanche essere portata al vaglio della Corte Costituzionale, in quanto, ove fosse sollevata la relativa questione di incostituzionalità, essa risulterebbe infondata. E ciò in considerazione del fatto che la Corte Costituzionale già ha avuto modo di esprimersi in punto di previsione necessiaria del titolo abilitante, affermando che tale previsione (e di conseguenza l’esclusione dei docenti non in possesso di detto titolo) è conforme al principio di ragionevolezza. In buona sostanza, è stato ritenuto che:

  • «in forza della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all’insegnamento, ciò che rileva è l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti;
  • tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche» (Corte cost. 28 maggio 2019, n. 130; si v. anche Cons. Stato, sez. VI, n. 7789 del 2019).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la decisione impugnata.

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Docenti: legittima la previsione necessaria del titolo abilitante per partecipare al concorso ultima modifica: 2020-01-29T05:04:33+01:00 da
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