Docenti: libera professione e autorizzazione allo svolgimento di singoli incarichi

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 14.9.2022.

I chiarimenti della Nota dell’USR Lombardia.Gilda Venezia

L’USR Lombardia, Ufficio VII, ha emanato la nota n. 26025 del 13 settembre 2022 a firma Dott. Marco Bruschi con la quale si forniscono chiarimenti sull’esercizio della libera professione e sull’autorizzazione allo svolgimento di incarichi.

Al fine di dipanare la questione in oggetto, occorre innanzitutto distinguere due piani diversi, attinente il primo all’esercizio delle libere professioni, il secondo all’autorizzazione ai singoli incarichi.

Quanto al primo punto, il DLgs. 297/1994 regola l’esercizio della libera professione all’articolo 408, comma 15, in base al quale

al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.

La norma non fa alcun cenno all’obbligatorietà di possesso della P.IVA – sfera che riguarda la verifica del Fisco in merito alla abitualità e continuità dell’attività -, all’iscrizione a particolari albi – fattispecie regolamentata dalla Legge 4/2013, che prevede l’associazione come eventuale e volontaria1 -, né alla coerenza con la classe di concorso da parte del personale docente.

La norma non prevede incompatibilità per incarichi con i privati, in quanto ciò è elemento soggettivo, da vagliare vaso per caso. Per fare un solo esempio, un docente non può essere componente di una commissione di gara in caso di conflitto di interessi (parentela con uno dei concorrenti o legami lavorativi).

Ma nulla osterebbe nel caso in cui il docente non avesse nulla a che fare con la procedura. Nel caso di progetti PON progettista e collaudatore, dovendo interagire con fornitori esterni, devono espressamente dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità e, laddove si palesino nel corso della gara (ad esempio, dall’elenco dei concorrenti), darne immediata informazione con connessa rinuncia all’incarico e determina di surroga motivata.

Pertanto, il DS può negare l’autorizzazione all’esercizio della libera professione solo ove rilevi pregiudizio all’assolvimento delle attività delle funzioni docente e l’incompatibilità di orario. Restano ovviamente fermi i casi di incompatibilità di cui all’articolo 60 del dPR 3/1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), in base al quale “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.

Ciò salvo le deroghe previste all’articolo 6 comma 2 del DPCM 17 marzo 1989, n. 117 e la disciplina specifica di cui all’articolo 1, commi 56 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Diverso è il caso, e veniamo al secondo punto, degli “incarichi conferiti”, materia regolata da DLgs 165/2001: questi, definiti come “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio”, devono essere autorizzati di volta in volta come definito dall’articolo 53 commi 5, 6, 7, 8 e 9 (7. “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi).

Ne restano esclusi solo gli incarichi elencati al comma 63, che non devono essere autorizzati, ma che devono essere comunicati per prassi all’ufficio di appartenenza.

Ai sensi del comma 10, l’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

L’autorizzazione all’esercizio della libera professione è subordinata esclusivamente all’assenza di  “pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”. Resta ferma l’autorizzazione preventiva ai singoli incarichi professionali, alle condizioni più sopra richiamate.

 

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Docenti: libera professione e autorizzazione allo svolgimento di singoli incarichi ultima modifica: 2022-09-14T20:52:50+02:00 da
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