Obiettivo scuola, 8.9.2022.
Supplenze per i docenti neoimmessi ai sensi dell’art. 36 CCNL: le difformità interpretative degli Uffici scolastici richiedono chiarimenti del Ministero
In questo articolo affrontiamo la complessa questione relativa alla possibilità, da parte dei docenti neoimmessi in ruolo di poter accettare supplenza.
L’art. 36 CCNL del comparto scuola permette ai docenti già in ruolo di:
Accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Parimenti, l’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, così come recentemente modificato dal Decreto Sostegni TER consente di:
«accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo».
Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.
La norma non fa riferimento ad alcun orario minimo. Ne consegue che sarà possibile accettare anche una supplenza con una cattedra ad orario ridotta, fatto salvo il diritto al completamento.
SI PUÒ USUFRUIRE DELL’ART. 36 CNNL GIÀ NELL’ANNO DI IMMISSIONE IN RUOLO?
Una questione problematica in merito all’applicazione dell’art. 36 CCNL riguarda la possibilità di usufruirne nello stesso anno di immissione in ruolo.
In tal senso, l’USR Lazio con la nota n. 35043 del 6 settembre 2022 ha chiarito che:
Ne discende i docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 possono accettare un contratto di docenza a tempo determinato «per l’intero anno scolastico» (cfr. citato art. 13 co. 5), cioè su posto vacante e disponibile sino al 31 agosto 2023, purché per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso rispetto a quella dell’immissione in ruolo”
Dello stesso avviso sembra essere l’USR Piemonte laddove con la nota n. 12385 del 24 agosto 2022 intitolata “Supplenze annuali – art. 36 del CCNL 2007: ambito di applicazione per i neo immessi in ruolo a partire dall’A.S. 2020/21″, dove si riporta integralmente il contenuto dell’art. 13 comma 5 d.lgs 59/2017 che consente di accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo “.
Ci risultano però interpretazioni diverse, a volte nell’ambito della stessa Regione. In particolare, in alcuni casi si sostiene che l’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017 subordina la possibilità di usufruire dell’art. 36 CCNL al superamento dell’anno di formazione e prova e, dunque, in questo modo escluderebbe i docenti neoassunti.
Data l’importanza della questione è auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero in modo da porre fine alle difformità riscontrate.
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Docenti neoimmessi in ruolo e possibilità di usufruire dell’art. 36 CCNL: difformità interpretative ultima modifica: 2022-09-09T04:21:22+02:00 da