Domanda di mobilità territoriale: punteggio titoli culturali

di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 11.3.2021.

Gilda Venezia

Il periodo per l’invio della domanda di mobilità si avvicina, vediamo quali sono i titoli culturali valutabili, nella domanda di mobilità territoriale, cioè il trasferimento all’interno della medesima classe di concorso o da posto di sostegno a posto comune e viceversa.

Lettera A): superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza – Punti 12

Tale punteggio può essere assegnato per il superamento di concorsi ordinari per esami relativi al ruolo di appartenenza al momento della domanda o di livello superiore. Sono esclusi i concorsi straordinari e riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione ai corsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione. I requisiti di valutabilità sono i seguenti:

  • I concorsi ordinari della scuola dell’infanzia non sono valutabili in altri ordini e gradi;
  • I concorsi ordinari della scuola primaria sono valutabili solo nella mobilità della scuola dell’infanzia e della stessa primaria;
  • I concorsi ordinari nella scuola secondaria di primo grado sono valutabili per le mobilità della scuola dell’infanzia, primaria e della stessa secondaria di primo grado;
  • I concorsi ordinari nella scuola secondaria di secondo grado sono sempre valutabili per tutti gli ordini e gradi;
  • I concorsi ordinari a posti di docente diplomato sono valutabili solo nel ruolo dei docenti diplomati;
  • I concorsi ordinari relativi ai ruoli del personale educativo sono equiparati a quelli della scuola primaria;
  • I concorsi ordinari a Dirigente Scolastico e a personale ispettivo non sono da considerarsi di grado superiore.

È possibile valutare un solo concorso.

Lettera B): diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea – Punti 5

Si possono valutare anche più di un diploma di specializzazione in corsi post-laurea di durata pluriennale, a condizione che siano stati conseguiti in anni accademici differenti e che il personale sia dotato di laurea.

I corsi valutati sono quelli:

  • previsti dagli statuti delle università ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 341/90;
  • attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione ai sensi del DPR 162/82
  • realizzati dai consorzi universitari anche di diritto privato sempre ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 341/90;
  • realizzati dalle università con la collaborazione di soggetti pubblici e privati con apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 341/90;
  • previsti dal Decreto 509 del 03/11/1999;

È possibile valutare anche i diplomi di perfezionamento post-laurea pluriennali conseguiti con il previgente ordinamento universitario, l’importante è che siano di durata minima biennale e con esami specifici per ogni materia e con esame finale.

Non sono valutabili le specializzazioni su sostegno conseguite con il DPR 970/75 e nemmeno le abilitazioni conseguite al termine dei percorsi di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria (SISS).

Lettera C): diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza – Punti 3

Sono valutabili i seguenti titoli:

  • Diploma accademico di primo livello;
  • Laurea di primo livello o laurea breve;
  • Il diploma dell’Istituto di Educazione Fisica (ISEF)

Naturalmente questi non devono costituire già titolo di accesso all’insegnamento svolto, né essere propedeutici a titolo superiore di accesso. Ad esempio non è valutabile una laurea triennale che dà accesso alla magistrale grazie alla quale si acquisisce la possibilità di insegnare.

Lettera D): corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno – Punti 1

In questa lettera sono valutabili:

  • I diplomi di perfezionamento di durata almeno annuale previsti dal DPR 162/82;
  • I diplomi di perfezionamento di durata almeno annuale previsti dalla legge 341/90 articoli 4, 6 e 8;
  • I master di primo e secondo livello attivati dalle università statali o libere, oppure da istituti universitari statali o pareggiati;

I diplomi universitari possono essere conseguiti da docenti diplomati o laureati, mentre i master sono da docenti laureati. Dal 2005/06 sono valutati esclusivamente i diplomi di perfezionamento o i master di durata annuale con 1500 ore di impegno complessivo, 60 CFU ed esame finale.

Lettera E): diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza – Punti 5

Tale punteggio viene attribuito per il possesso di una laurea almeno quadriennale, che costituisce titolo aggiuntivo rispetto a quello che permette l’accesso all’insegnamento nel ruolo di appartenenza.

Si valutano:

  • il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
  • il diploma di laurea magistrale (specialistica),
  • il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)

Lettera F): dottorato di ricerca – Punti 5

Il possesso del dottorato di ricerca permette l’attribuzione di 5 punti. È valutabile un solo dottorato conseguito in Italia o all’estero, in quest’ultimo caso è necessario il riconoscimento del Ministero.

Lettera G): frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica – Punti 1

Tale titolo è valutabile solo per la scuola primaria e consiste nella frequenza di un corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica, promosso dal Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRE, INVALSI o INDIRE) e delle Università.

Lettera H): partecipazione agli esami di stato – Punti 1

Tale titolo vale solo per la partecipazione agli esami di stato negli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 ai sensi della legge 425/97 e del DPR 323/98. Si valutano le partecipazioni agli esami di stato conclusivi della scuola superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o esterno.

Lettera I): CLIL corso di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al decreto direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. – Punti 1

Tale punteggio è riconosciuto a chi ha frequentato un corso di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi del decreto direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie. Il punteggio è riconoscibile solo se il docente è in possesso pure di certificazione linguistica di Livello almeno C1 del QCER (art 4 comma 2).

Lettera L): CLIL per i docenti non in possesso di certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento – Punti 0,5

Tale punteggio è riconosciuto a chi ha frequentato un corso alla lettera precedente ma non è in possesso di una certificazione linguistica di Livello almeno C1 del QCER (art 4 comma 2).

I titoli relativi alle lettere B), C), D), E), F), G), H), I) e L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10.

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