di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 19.3.2020
– Doveva essere il 16 marzo 2020 la data di avvio per la presentazione delle domande di mobilità, ma questo, a seguito di problematiche interne al MIUR, non è stato possibile. I sindacati firmatari di contratto non sono stati informati né sulla pubblicazione dell’O.M. mobilità 2020/2021, né sulle relative date per la presentazione delle domande.
Presentazione domande di mobilità
Per questa settimana è praticamente impossibile che possa iniziare il periodo di presentazione delle domande di mobilità per i docenti titolari in scuole di ogni ordine e grado, lo slittamento di almeno una settimana è ormai cosa certa. Il Miur avrebbe dovuto inviare ai sindacati, prima della sua pubblicazione, l’Ordinanza Ministeriale, in cui sono previste le norme che regolano, sulla base del CCNI mobilità 2019/2022, la mobilità territoriale e professionale.
L’OM mobilità 2020/2021 sarà identico a quello dell’anno passato, fatta eccezione per il campo di applicazione, le date di presentazione e la norma che andrà a specificare i docenti che potranno presentare domanda e quelli invece che saranno soggetti al vincolo triennale o quinquennale della mobilità. Per sapere con precisione quando usciranno le date per la presentazione delle domande dovremo attendere ancora qualche giorno.
Blocchi triennali e quinquennali
È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
Il blocco quinquennale di trasferimento per i docenti della scuola secondaria è stato introdotto dalla legge n.145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato l’art.13, comma 3, del d.lgs.59/2017. In tale norma è scritto: ”Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.
In futuro, ovvero dalla mobilità 2021/2022, il blocco quinquennale è destinato, a meno di auspicabili accordi sindacali o di revisione della legge, ad estendersi a tutti gli immessi in ruolo dall’anno scolastico 2020/2021. A tal proposito è importante leggere il comma 17-octies dell’art. 1 del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 in cui è scritto: “Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
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