Droga a scuola, condanna del dirigente

 

Gilda Venezia

dalla Di.S.A.L. febbraio 2023.

Gilda Venezia

La sentenza del tribunale di Milano dello scorso giugno (della quale è noto solo il dispositivo), che ha condannato il dirigente scolastico a un anno e otto mesi di reclusione con il beneficio della condizionale, ha creato sconcerto e suscitato l’allarme, in particolare, dei capi di istituto delle scuole secondarie superiori, che vivono il problema dell’uso, e del connesso spaccio di droga tra studenti, come un incubo. L’uso di droga, specie in ambiente scolastico, è sempre un fatto sotterraneo e sfuggente, del quale possono solo emergere indizi, che inducono soltanto a sospetti. La solidarietà degli studenti, anche di quelli che non indulgono a pratiche di uso di droghe, crea una cortina impenetrabile. Si può verificare anche il caso che lo studente condanni l’uso della droga e inviti altresì il compagno a desistere, ma non che faccia trapelare, direttamente o indirettamente, la notizia. L’informazione ai docenti o ai superiori, nell’etica del gruppo scolastico, è considerata un fatto riprovevole comunque, anche se finalizzato ad uno scopo socialmente apprezzabile.

La vigilanza, in questi casi, è di fatto ostacolata, senza contare la cautela necessaria per evitare l’insorgenza di suscettibilità per i sospetti formulati e le indagini conoscitive e accertative eventualmente attivate.

Gli interventi possibili

Il problema del consumo della droga nelle scuole deve essere riguardato da una duplice angolazione. In primo luogo, va considerato l’aspetto della prevenzione, che nella scuola appunto ha la necessaria valenza di un sistematico intervento educativo e formativo. L’opera di prevenzione non può, tuttavia, attestarsi e concludersi nell’intervento educativo. Quando questo dovesse risultare inefficace e affiorassero situazioni e sintomi di violazione, bisogna ricorrere a rimedi più forti. In questi casi si rivela la necessità degli interventi repressivi, attuati in relazione a segnalazioni dalla polizia giudiziaria e con le modalità normalmente previste. Il sopralluogo improvviso a scuola, mediante interventi di unità specializzate dotate degli opportuni supporti, diventa modalità necessaria per interrompere le iniziative pericolose che hanno una notevole forza espansiva in relazione alle caratteristiche legate all’età degli studenti.

La denunzia all’autorità giudiziaria, anche sotto forma della segnalazione di semplici situazioni sospette circa l’uso (e l’eventuale spaccio) di droga, è demandata al dirigente scolastico.

La delicatezza della situazione e la necessità della sorpresa nell’attuazione di eventuali operazioni di controllo impongono l’osservanza della massima cautela.

Il favoreggiamento

La sentenza del tribunale di Milano, di cui non è ancora nota la motivazione, pare abbia ravvisato nella condotta del dirigente (mancata segnalazione delle situazioni di grave sospetto circa l’uso di droga), gli estremi del favoreggiamento nei confronti degli alunni che avrebbero consumato sostanze stupefacenti. Il comportamento del dirigente, improntato a qualche cautela nella formulazione di una denuncia circa l’uso di droga nella scuola da parte di alcuni alunni, si sarebbe risolta, secondo il giudice, in un aiuto indiretto nei confronti dei trasgressori. La condotta del dirigente, anche se a carattere puramente omissivo, avrebbe di fatto eluso le investigazioni e gli accertamenti e, quindi, agevolato le pratiche di consumo della droga.   La configurazione del reato di favoreggiamento personale, in fondo, tutela le ricerche della polizia giudiziaria, mediante la sanzione pervenuta per l’intralcio comunque arrecato alle indagini e alle ricerche della polizia giudiziaria. Il fatto considerato come reato di favoreggiamento può essere costituito da una condotta semplicemente omissiva, come: il silenzio, la reticenza e il rifiuto di dare alla polizia giudiziaria notizie utili per indagare efficacemente sul reato commesso e il suo autore. La norma penale intende punire le ipotesi di reato (ipotizzabili nelle più svariate manifestazioni) e anche il semplice silenzio che impedisce o elude le investigazioni. Il favoreggiamento, secondo l’orientamento della giurisprudenza, sussiste anche se le investigazioni e le indagini non siano state effettivamente favorite. Basta che la condotta omissiva o il silenzio abbiano agevolato il colpevole del reato. Si tratta, dunque, di un reato di pericolo che, in quanto tale, può essere integrato da un comportamento astrattamente idoneo ad intralciare il corso della giustizia. La segnalazione alla polizia giudiziaria di fatti relativi al consumo di droga a scuola implica, tuttavia, valutazioni diverse. Può verificarsi che il timore di compromettere il prestigio e il buon nome dell’istituzione scolastica presso l’utenza e, soprattutto, l’incertezza (generatrice di scrupoli) sull’effettiva esistenza di un fenomeno occulto, aleggiante come sospetto, suggerisca al dirigente la prudenza. Dalla severa sentenza del tribunale di Milano si evince che la prudenza (comunque ispirata) non deve essere eccessiva.

Droga a scuola, condanna del dirigente ultima modifica: 2023-02-17T06:06:16+01:00 da
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